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Affidamento diretto e principio di rotazione

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Tra equilibrio concorrenziale e continuità amministrativa: le recenti interpretazioni normative e giurisprudenziali

L’articolo 49 del D.lgs. n. 36 del 2023 introduce esplicitamente il principio di rotazione negli affidamenti diretti, al fine di favorire la concorrenza e garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici agli appalti pubblici. Questa disposizione vieta categoricamente alla stazione appaltante di procedere all'affidamento di un contratto al medesimo contraente che abbia già beneficiato immediatamente prima di un affidamento nello stesso settore o categoria merceologica. Tale previsione deve essere interpretata restrittivamente: è esclusa, infatti, già la possibilità del secondo affidamento consecutivo allo stesso operatore, e non solamente dal terzo affidamento in poi. In sostanza, per "due consecutivi affidamenti" deve intendersi l'affidamento in corso di aggiudicazione e quello immediatamente precedente. Questa interpretazione rigorosa è stata recentemente confermata dal TAR Catania con sentenza del 19 marzo 2024 e ribadita anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nel parere n. 2177 del 2023.

Il principio di rotazione, tuttavia, incontra limiti ben precisi. In particolare, esso non trova applicazione nelle procedure aperte al mercato, ovvero nelle procedure caratterizzate da una selezione libera e concorrenziale basata esclusivamente sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò è stato chiaramente affermato dal TAR Catanzaro nella sentenza n. 848 del 29 maggio 2024, nella quale il giudice amministrativo ha sottolineato come, nelle gare aperte, la finalità concorrenziale intrinseca alla procedura renda superflua l'applicazione del principio di rotazione, che invece ha lo scopo primario di evitare situazioni di vantaggio competitivo improprio derivanti dalla ripetizione di affidamenti diretti allo stesso operatore.

Ulteriore conferma sulla rigidità del principio di rotazione è giunta con il recente parere del MIT n. 2624 del 21 giugno 2024. Tale parere ha precisato che le uniche deroghe ammesse al principio di rotazione sono esclusivamente quelle indicate nei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici. Si tratta, nello specifico, di ipotesi molto circoscritte, che devono essere interpretate in maniera rigorosa e tassativa. Di fatto, dunque, il principio di rotazione è destinato a prevalere sistematicamente sul principio generale dell’economicità dell’azione amministrativa, proprio per garantire una competizione equa ed effettiva tra gli operatori economici.

In conclusione, il principio di rotazione nell'affidamento diretto si configura come uno strumento essenziale per assicurare una reale alternanza nella partecipazione agli affidamenti pubblici, evitando rendite di posizione e stimolando una concorrenza leale e trasparente. Sebbene possa talvolta apparire restrittivo, esso risulta fondamentale per garantire una corretta gestione della spesa pubblica, tutelando al contempo l’interesse generale della collettività e il diritto degli operatori economici ad accedere, in condizioni di parità, alle opportunità offerte dal mercato pubblico.

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