Annullamento in autotutela e appalti: non basta il ripristino della legalità, serve una reale comparazione degli interessi
Il TAR Campania chiarisce: per annullare una gara non è sufficiente il ripristino della legalità formale, serve un interesse pubblico concreto e attuale.
Quando una stazione appaltante decide di annullare una gara in autotutela, non è sufficiente appellarsi al solo ripristino della legalità violata. È necessario dimostrare un interesse pubblico concreto e attuale, nonché condurre una valutazione comparativa che tenga conto anche dell'affidamento sorto in capo al destinatario dell'atto.
È quanto chiarito dal TAR Campania – Salerno (sentenza n. 1053/2025), in una decisione che conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ma troppo spesso disatteso nella pratica.
Il quadro giuridico di riferimento
Ai sensi della normativa vigente, la pubblica amministrazione può intervenire in autotutela per annullare provvedimenti illegittimi. Tuttavia, l'esercizio di questo potere non è incondizionato: deve essere motivato da un interesse pubblico attuale e deve tenere conto del principio del legittimo affidamento.
Come statuto più volte dal Consiglio di Stato, il principio del risultato e quello della fiducia devono orientare l'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici. L'annullamento in autotutela, pertanto, deve fondarsi su una motivazione specifica, che va oltre la semplice violazione formale del procedimento.
Il caso deciso dal TAR Campania
Nel caso esaminatore, la stazione appaltante aveva annullato in autotutela l'aggiudicazione di una gara, giustificando la decisione con la necessità di correggere alcune “incongruenze formali” nei criteri di valutazione.
Tuttavia, il TAR ha accolto il ricorso proposto dall'aggiudicatario, rilevando l'assenza di una vera motivazione che spiegasse in che modo l'errore formale aveva avuto un impatto sostanziale sull'esito della gara.
In particolare, i giudici hanno evidenziato che:
- l'annullamento si fondava solo sull'astratta esigenza di legalità, senza indicare un concreto interesse pubblico attuale;
- non risultava alcuna valutazione comparativa tra l'interesse pubblico e quello dell'aggiudicatario a mantenere la propria posizione;
- lo stesso provvedimento impugnato ammetteva che le incongruenze nei sottocriteri erano dovute a refusi, senza conseguenze effettive sull'attribuzione dei punteggi.
Errori da evitare
Nel settore degli appalti pubblici, l'autotutela è uno strumento delicato. Un uso improprio, fondato su motivazioni generiche, può generare contenuti evitabili e comportare il blocco di procedimenti importanti.
Le stazioni appaltanti devono:
- evitare annullamenti “di prassi” basati su violazioni meramente formali;
- documentare in modo dettagliato le ricadute concrete della presunta illegittimità;
- considerare sempre l'affidamento legittimo dei concorrenti e gli effetti economici di eventuale revoca.
Takeaway - Punti Chiave
L'annullamento in autotutela non può essere un automatismo. Deve rispondere a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, soprattutto in un settore regolato dal favor partecipationis e dal principio della massima concorrenza.
Verificare sempre che le motivazioni alla base dell'annullamento siano puntuali, concrete e attuali. Il rispetto della forma, da solo, non basta a giustificare l'intervento in autotutela.
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