Appalti pubblici: quando l’autocertificazione non basta e scatta l’esclusione
Il TAR Emilia-Romagna chiarisce i limiti dell’autodichiarazione nei bandi: se mancano gli attestati richiesti dal disciplinare, la stazione appaltante può procedere all’esclusione.
Sentenza TAR Emilia-Romagna n. 556/2025: esclusione legittima in gara pubblica per mancata allegazione degli attestati di formazione. L’autocertificazione generica non è sufficiente. Scopri i dettagli operativi.
Dichiarazione sostitutiva e appalti pubblici: quando non basta per evitare l’esclusione
Le dichiarazioni sostitutive rappresentano uno strumento utile per semplificare la documentazione. Tuttavia, non sempre sono sufficienti a soddisfare i requisiti richiesti dalla legge di gara. Lo ha ribadito il Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, con sentenza n. 556 del 22 maggio 2025, affrontando un caso in cui un concorrente è stato legittimamente escluso per aver prodotto un’autocertificazione generica, ritenuta non idonea a comprovare la formazione obbligatoria del personale tecnico.
Scopriamo cosa ha stabilito il Tribunale e quali accortezze adottare per evitare errori che possono compromettere la partecipazione alla gara.
Quadro normativo: cosa prevede il D.P.R. n. 445/2000
La normativa vigente consente, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, di sostituire alcune certificazioni con dichiarazioni rese in forma di autocertificazione. Tuttavia, questa facoltà è personale e può essere esercitata esclusivamente dal soggetto interessato. Non è dunque possibile per un rappresentante aziendale dichiarare, in via sostitutiva, titoli di formazione o qualificazione tecnica riferiti a terzi.
Inoltre, l’articolo 47 dello stesso decreto, pur permettendo dichiarazioni su fatti riferiti ad altri soggetti, esclude espressamente questa possibilità per le qualità personali elencate nell’art. 46, come titoli di studio, specializzazione o formazione professionale.
Cosa ha chiarito la sentenza n. 556/2025 del Tar Emilia Romagna
Nel caso oggetto del giudizio, la società ricorrente aveva allegato alla propria offerta una dichiarazione generica in cui affermava che “tutti gli operatori hanno seguito corsi di formazione relativi a UNI EN 482:2021 e UNI EN 689:2019”. Tuttavia, come ha statuito il Tar:
“La dichiarazione è stata resa dalla società XXX S.r.l. e non dai singoli operatori destinati a operare in Azienda.”
Il Tribunale ha quindi ritenuto tale autodichiarazione non qualificabile come dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge, né idonea a comprovare il requisito formativo essenziale richiesto dalla lex specialis, ovvero l’allegazione nominativa degli attestati.
Inoltre, la dichiarazione era priva di riferimenti specifici ai tecnici coinvolti, impedendo ogni possibilità di verifica da parte della stazione appaltante. Per queste ragioni, l’esclusione è stata ritenuta corretta, poiché l’offerta risultava mancante di un elemento essenziale.
Errori da evitare in sede di partecipazione
- Non sostituire attestati con dichiarazioni cumulative aziendali. I titoli devono essere comprovati da ogni tecnico interessato.
- Evitare dichiarazioni generiche. È fondamentale indicare i nomi dei soggetti e i riferimenti precisi dei corsi seguiti.
- Verificare sempre la corrispondenza tra quanto richiesto dalla legge di gara e quanto effettivamente prodotto.
- Ricorrere all’autocertificazione solo nei limiti consentiti dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
Takeaway - Punti Chiave
La dichiarazione sostitutiva può semplificare la documentazione, ma non è uno strumento universale. Quando la legge di gara impone requisiti tecnici stringenti, l’allegazione degli attestati è imprescindibile. In caso contrario, si rischia l’esclusione per offerta incompleta, come ha chiarito il Tar Emilia Romagna con sentenza n. 556/2025.
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