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Avvalimento e certificazione di parità di genere: legittimo il punteggio premiale anche con la UNI/PdR 125:2022

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L'attribuzione del punteggio premiale legato alla certificazione di parità di genere può essere oggetto di valutazione? La recente sentenza del TAR Toscana, Sez. In. 1026/2025 ha affrontato per la prima volta in modo sistematico questo quesito, chiarendo i presupposti giuridici e pratici dell'avvalimento premiale alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Cosa prevede la normativa vigente

L'art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 valorizza la certificazione UNI/PdR 125:2022, riconoscendo un punteggio aggiuntivo alle imprese che dimostrano di avere adottato prassi gestionali orientate alla parità di genere, secondo quanto stabilito dall'art. 46-bis del D.Lgs. N. 198/2006 e dal DPCM 29 aprile 2022.

Allo stesso tempo, l'art. 104 dello stesso Codice consente l'avvalimento anche per il conseguimento di vantaggi premiali, purché le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria siano concrete, pertinenti e documentate.

La posizione della ricorrente: certificazione non trasmissibile

La società ricorrente ha proposto ricorso, sostenendo che la certificazione di parità sarebbe una condizione soggettiva e interna, non equiparabile a un requisito tecnico. Di conseguenza, non sarebbe suscettibile di essere oggetto di Avvalimento , nemmeno in forma premiale.

Nel caso di specie, il contratto tra l'impresa concorrente e quella ausiliaria prevedeva consulenze gestionali, accesso al sistema documentale certificato e audit indipendenti. Secondo la ricorrente, tali misure non sarebbero sufficienti a comprovare il trasferimento effettivo della capacità certificata, aggravato dalla differenza di settore tra le due imprese coinvolte (servizi socio-educativi e industria manifatturiera).

La decisione del TAR: risorse effettivamente disponibili

Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso, affermando che l'art. 104, comma 4, consente l'avvalimento anche in assenza di carenze nei requisiti di partecipazione, purché sussistano strumenti concreti a supporto della capacità tecnica.

Richiamando precedenti del Consiglio di Stato ( sentt. n. 6271/2021, 7370/2021, 502/2023), il TAR ha ribadito che le certificazioni di qualità – comprese quelle relative a processi gestionali – possono essere messe a disposizione mediante contratto di avvalimento, in quanto espressione di una capacità tecnico-organizzativa trasferibile.

Nel caso esaminatore, l'accordo contrattuale prevedeva strumenti idonei e formalizzati per rendere accessibili tutte le risorse aziendali che avevano consentito l'ottenimento della certificazione.

Settori diversi? Nessuna incompatibilità

La differenza tra il settore ATECO dell'ausiliaria e quello dell'ausiliata non rileva ai fini della validità dell'avvalimento. Le linee guida UNI/PdR 125:2022 già prevedono criteri ponderati in base al settore di appartenenza, e la parità di genere viene intesa come valore trasversale all'organizzazione, non legato al settore specifico.

Cosa tenere a mente

  • La certificazione UNI/PdR 125:2022 può essere oggetto di approvazione premiale, se supportata da strumenti concreti.
  • Non servire dimostrare la mancanza del requisito, basta che le risorse dell'ausiliaria siano effettivamente fruibili.
  • La diversità settoriale non costituisce un limite, purché vi sia coerenza nei meccanismi operativi e negli impegni contrattuali.

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