Commissione giudicatrice e competenze: quando è possibile impugnare la nomina secondo il Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 4196/2025, il Consiglio di Stato chiarisce i limiti per impugnarre la nomina dei commissari e offre indicazioni operative sull'art. 93 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Quando si può impugnare la nomina dei commissari in una gara pubblica? Il Consiglio di Stato chiarisce criteri, tempi e competenze richieste ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. n. N. 36/2023. Leggi l'approfondimento.
Nel contesto delle gare pubbliche, la corretta composizione della commissione giudicatrice rappresenta un tema cruciale per la legittimità dell'intera procedura. Con la sentenza n. 4196 del 16 maggio 2025, il Consiglio di Stato – Sez. V – affronta un nodo interpretativo di grande rilevanza: se e quando sia possibile impugnare la nomina dei commissari.
La nomina è impugnabile solo a procedura conclusa
Il Collegio chiarisce che l'individuazione dei membri della commissione giudicatrice costituisce un atto endoprocedimentale , ovvero interno alla sequenza degli atti della gara. Pertanto, non può essere oggetto di impugnazione immediata. Secondo i giudici, il ricorso diventa ammissibile solo al termine del procedimento, ossia nel momento in cui si concretizza la lesione effettiva degli interessi del concorrente.
È un principio già consolidato: si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. V, inviato. N. 193/2019, oppure Sez. VII, n. 9675/2024. Tali decisioni confermano che l'atto diventa contestabile solo quando si approva il verbale conclusivo delle operazioni di gara.
Fanno eccezione – come previsto – quegli atti vincolanti o capacità di determinare un arresto procedurale, i quali possono invece essere impugnati anche prima della conclusione del procedimento.
Competenza dei commissari e art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici
Il punto centrale della sentenza riguarda l'interpretazione dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. Il testo prevede che i commissari siano "esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto". Tuttavia, il Consiglio di Stato respinge una lettura eccessivamente rigida , affermando che è sufficiente una competenza ragionevolmente omogenea rispetto al settore oggetto dell'appalto.
Non è necessaria una specializzazione esclusiva nel micro-settore; ciò che conta è un'esperienza concreta e coerente, anche se maturata in ambiti adiacenti. La sentenza sottolinea che:
discipline come la pedagogia o la didattica sono idonee per gare relative a servizi per l'infanzia;
non servire un titolo accademico specifico sulla fascia 0-6 anni;
è sufficiente che due commissari su tre siano esperti del settore specifico, mentre il terzo può avere una formazione più ampia o gestionale.
Il disciplinare di gara, se requisiti più restrittivi, non prevede può prevalere su quanto disposto dal Codice, che ha rango superiore e valore generale.
Errori da evitare
Molte stazioni appaltanti e operatori economici rischiano di incorrere in errori per eccesso di formalismo. Il punto non è tanto il titolo accademico, quanto la concreta esperienza professionale. Anche incarichi dirigenziali o amministrativi possono rappresentare un valido indice di competenza.
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