Compensazione prezzi appalti: esclusi gli oneri di sicurezza aziendali
Il Consiglio di Stato chiarisce cosa rientra davvero nella compensazione prezzi prevista dal D.L. 50/2022.
La sentenza 4201/2025 del Consiglio di Stato esclude gli oneri di sicurezza dalla compensazione prezzi prevista dal D.L. 50/2022. Scopri i dettagli.
L’impennata dei costi nei contratti pubblici ha spinto la legislazione a introdurre misure straordinarie, come la compensazione prevista dall’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022. Tuttavia, non tutti i costi sostenuti dalle imprese possono rientrare in tale meccanismo. A chiarirlo, con un intervento di rilievo sistematico, è la sentenza n. 4201 del 16 maggio 2025 del Consiglio di Stato, Sezione V.
Quadro normativo
Ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici, è consentita – in deroga ai contratti – la compensazione dei prezzi per le lavorazioni eseguite nel 2022, limitatamente agli appalti con offerta presentata entro il 31 dicembre 2021.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4201 del 16 maggio 2025, ha precisato che:
“gli oneri di sicurezza aziendali, in quanto costi soggettivi legati alle scelte organizzative dell’impresa, non possono essere automaticamente inclusi nel meccanismo di compensazione previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022” .
Tuttavia, è ammessa un'eccezione qualora le lavorazioni siano strumentali alla tutela dei lavoratori e comportino l’impiego di materiali effettivamente soggetti ad aumenti di prezzo certificati da appositi decreti ministeriali. In questi casi, l’onere della prova grava sull’impresa, che dovrà documentare puntualmente l’uso dei materiali e il legame con le attività di sicurezza.
La posizione del Consiglio di Stato
Con la sentenza sopra richiamata, il Consiglio di Stato esclude espressamente che gli oneri di sicurezza aziendali rientrino nel meccanismo di compensazione.
Come già affermato in precedenza dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1844/2023; Sez. V, n. 1677/2024), tali oneri riguardano costi soggettivi, dipendenti dalle scelte organizzative dell’impresa e non riconducibili ai beni materiali oggetto della disposizione.
Si tratta, in concreto, degli importi che ogni operatore economico deve sostenere per adempiere agli obblighi normativi in materia di sicurezza sul lavoro, variabili in funzione della struttura aziendale. Per questa ragione, essi non possono essere considerati alla stregua di "materiali da costruzione" o "carburanti".
Unica eccezione ammessa
L’unica ipotesi in cui può operare l’art. 26 anche con riferimento alla sicurezza è quella in cui le lavorazioni siano strumentali alla tutela dei lavoratori e comportino l’impiego di materiali effettivamente soggetti ad aumenti di prezzo certificati da appositi decreti ministeriali.
In questi casi, tuttavia, l’onere della prova grava sull’impresa, che dovrà documentare puntualmente l’uso dei materiali e il legame con le attività di sicurezza.
Chiarimenti giurisprudenziali
Il Collegio richiama espressamente l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui le norme eccezionali non ammettono applicazioni analogiche. In particolare, viene confermato quanto già stabilito dal TAR Marche, Sez. I, con sentenza n. 204 del 1° marzo 2024, che aveva valorizzato la natura individuale e organizzativa degli oneri di sicurezza.
Cosa devono sapere le imprese
- La compensazione straordinaria prevista dall’art. 26 D.L. 50/2022 non copre costi aziendali interni come gli oneri per la sicurezza.
- Tali oneri devono essere esplicitati in fase di offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, per consentire le necessarie verifiche.
- Solo in presenza di precisi requisiti oggettivi, comprovabili dall’impresa, è possibile valutare un’estensione limitata del beneficio.
Takeway - Punti Chiave
La sentenza del Consiglio di Stato n. 4201/2025 rappresenta un passaggio chiave per interpretare correttamente i limiti della disciplina eccezionale. In un contesto operativo complesso come quello degli appalti pubblici, conoscere cosa è compensabile e cosa no è fondamentale per evitare contestazioni.
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