Concessioni Pubbliche: Quando il PEF è Davvero Obbligatorio?
Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti e le responsabilità delle stazioni appaltanti in tema di piano economico-finanziario nelle concessioni.
La presentazione del Piano Economico-Finanziario (PEF) è sempre necessaria in una concessione pubblica? La questione resta attuale, specie dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 3633 del 29 aprile 2025), che interviene sul tema senza però sciogliere tutti i dubbi. Vediamo cosa ha statuito il Collegio e quali sono gli impatti operativi per le stazioni appaltanti.
Quadro Normativo
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) ha confermato l’ampia discrezionalità dell’amministrazione concedente nel richiedere il PEF, rinviando le modalità alla lex specialis di gara. Tuttavia, quando si parla di concessione, il PEF assume una valenza essenziale per dimostrare la sostenibilità e l’equilibrio del rapporto contrattuale.
Focus operativo sulla sentenza
Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato non ha affermato un obbligo generalizzato di presentazione del PEF, ma ha chiarito che deve comunque emergere un’adeguata valutazione del rischio operativo. Se non si trasferisce rischio, non si è in presenza di una concessione ma di un appalto.
Il Collegio ha quindi accolto l’appello, ritenendo che l’aggiudicataria non avesse fornito elementi sufficienti a comprovare l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa. Anche in assenza di una specifica previsione nel bando, l’offerta deve risultare concretamente realizzabile e sostenibile nel tempo.
Errori da evitare
- Ritenere che il PEF sia superfluo se non richiesto espressamente dalla lex specialis.
- Confondere le logiche dell’appalto con quelle della concessione, soprattutto nella verifica dell’equilibrio economico.
- Omologare tutte le gare senza valutare la specificità del rischio trasferito.
Takeaway - Punti Chiave
- Il PEF può non essere formalmente richiesto, ma serve a comprovare l’effettiva sostenibilità del progetto.
- Il rischio operativo rappresenta il discrimine tra concessione e appalto.
- La valutazione ex ante dell’equilibrio economico resta un onere dell’amministrazione, anche in assenza di obblighi documentali espliciti.
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