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Corso e formazione RUP: novità, giurisprudenza e opportunità per PA e imprese

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Corso e formazione RUP: novità, giurisprudenza e opportunità per PA e imprese

Il Responsabile Unico del Procedimento (oggi “di Progetto”) è una figura chiave negli appalti pubblici. In questo articolo esaminiamo l’importanza di un costante aggiornamento tramite corsi di formazione RUP, alla luce delle ultime novità normative e pronunce giurisprudenziali, e le opportunità che ne derivano per pubbliche amministrazioni e imprese.

Il RUP, ruolo cruciale e in evoluzione

Nell’ambito delle gare pubbliche, il RUP – Responsabile Unico del Procedimento (denominato dal nuovo Codice “Responsabile Unico di Progetto”) – ricopre un ruolo fondamentale e poliedrico. La giurisprudenza e la prassi ne hanno sancito la centralità: il RUP è considerato “il centro del procedimento amministrativo contrattuale e della procedura di aggiudicazione, in quanto coordina tutte le fasi della gara e dell’esecuzione contrattuale. Pertanto, non è un semplice attore di passaggio, ma il dominus del procedimento, su cui gravano rilevanti responsabilità organizzative e di controllo. Come recita un celebre verso dantesco, “fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”, richiamando la necessità di perseguire la conoscenza: anche il RUP deve infatti continuamente aggiornare le proprie competenze per poter svolgere al meglio il suo compito.

Le sfide che il RUP affronta si fanno sempre più complesse: normative in costante cambiamento, digitalizzazione delle procedure, obiettivi di spesa legati al PNRR e pressioni per accelerare gli appalti. Ignorantia legis non excusat – l’ignoranza della legge non scusa – è un principio sempre valido: un RUP che non si mantiene al passo con le novità rischia di commettere errori procedurali con conseguenze per la stazione appaltante e per i concorrenti. Da qui discende l’importanza cruciale della formazione continua e specialistica per chi ricopre questo ruolo.

Novità normative: dal vecchio al nuovo Codice Appalti

Il 2023 ha segnato un passaggio importante con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Questa riforma ha introdotto cambiamenti significativi per il RUP, a partire dalla stessa definizione del ruolo: il Responsabile Unico del Procedimento del precedente codice (D.Lgs. 50/2016) viene ora indicato come Responsabile Unico di Progetto (RUP). La scelta lessicale riflette una visione più ampia e strategica: il RUP non è solo il referente di un singolo procedimento di gara, ma il responsabile dell’intero progetto di investimento pubblico, dalla programmazione fino all’esecuzione.

Una delle novità più operative è la possibilità di nominare responsabili del procedimento per fasi specifiche. L’art. 15, comma 4 del nuovo Codice consente infatti, per appalti particolarmente complessi, di suddividere il procedimento in fasi (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione) assegnandole a diversi funzionari. In tale modello organizzativo, il RUP di progetto mantiene funzioni di supervisione generale, mentre ai Responsabili di fase sono attribuiti compiti operativi limitati alla singola fase. Si tratta di un approccio improntato alla “responsabilità per fasi”, in cui il RUP resta garante unitario dell’intero processo. Ad esempio, il nuovo Codice prevede espressamente che nelle procedure con RUP di progetto e un diverso responsabile per la fase di affidamento (come il responsabile dell’ufficio gare), quest’ultimo possa curare in concreto gli atti di ammissione ed esclusione, previa supervisione del RUP. Ciò recepisce orientamenti recenti confermati sia dalla giurisprudenza (TAR Valle d’Aosta n. 26/2024 favorevole a tale modello organizzativo, a differenza di TAR Abruzzo n. 177/2024) sia da pareri ministeriali (MIT, parere 18 luglio 2024 n. 2666) che hanno dato via libera a questa organizzazione flessibile, purché chiaramente disciplinata e mantenendo il RUP come figura di controllo. In ogni caso, il RUP conserva obblighi di indirizzo e coordinamento e rimane responsabile ultimo della regolarità dell’operato dei vari responsabili di fase.

Un’altra novità cruciale introdotta dal D.Lgs. 36/2023 riguarda la formalizzazione dei compiti del RUP nell’Allegato I.2 al Codice, dedicato alle “Attività del RUP”. Qui vengono elencati in modo puntuale i doveri del RUP nelle diverse fasi. In particolare, per la fase di affidamento, l’art. 7 comma 1 lett. d) dell’Allegato I.2 stabilisce che “il RUP dispone le esclusioni dalle gare”. Questa previsione conferma in norma primaria ciò che in passato era indicato dalle Linee Guida ANAC e dalla prassi: il RUP ha la competenza di emettere i provvedimenti di esclusione dei concorrenti (per difetti dei requisiti, irregolarità documentali, etc.), in quanto tale atto rientra nell’attività amministrativa propria della stazione appaltante. La norma non ammette deroghe: la competenza all’esclusione spetta al RUP, indipendentemente dal fatto che egli abbia qualifica dirigenziale o meno. Questa chiarezza normativa è particolarmente importante perché in passato alcune stazioni appaltanti avevano attribuito le esclusioni alle commissioni di gara o ad altri organi, generando contenziosi. Ora il Codice fuga ogni dubbio attribuendo la funzione al RUP (salvo, come visto, il caso di responsabili di fase specificamente designati per l’affidamento).

Giurisprudenza recente: conferme sui poteri del RUP

Le corti amministrative, negli ultimi anni, hanno arricchito e chiarito il perimetro operativo del RUP. Una pronuncia di spicco è la Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2024 n. 4435, chiamata a decidere sui rapporti tra RUP e commissione giudicatrice nel caso di appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La sentenza ha confermato un principio cardine: le valutazioni tecnico-discrezionali spettano alla commissione di gara, non al RUP

 In altri termini, il RUP può esercitare un potere di verifica sulla regolarità della procedura, ma non sostituirsi alle valutazioni discrezionali della Commissione sulle offerte tecniche.

Nel caso esaminato, il RUP aveva escluso un concorrente ritenendo erronea la valutazione della commissione; i giudici hanno annullato tale esclusione, ribadendo che il RUP non può sovrapporre un proprio giudizio di merito a quello espresso dall’organo tecnico collegiale, salvo casi eccezionali di macroscopici errori di fatto o irragionevolezza manifesta nelle valutazioni della commissione (unica ipotesi in cui è ammesso l’intervento correttivo del RUP, come già affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 2512/2023). Anche nel nuovo Codice, del resto, è previsto (All. I.2, art. 7 lett. e) che in caso di offerta economicamente più vantaggiosa il RUP “può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice”. Dunque la giurisprudenza ha tracciato una linea di confine netta: al RUP competono gli atti vincolati e di verifica (come le esclusioni per mancanza di requisiti), mentre i giudizi qualitativi sulle offerte competono alla Commissione.

Un altro filone giurisprudenziale ha riguardato i rapporti tra RUP e vertici amministrativi dell’ente. Il Consiglio di Stato, Sez. V, 10 maggio 2022 n. 3638 ha chiarito che, negli enti locali, il dirigente di settore può, se necessario, sostituirsi temporaneamente al RUP inadempiente nello svolgimento di singole attività istruttorie e nell’adozione di atti a valenza esterna, senza per questo estromettere il RUP dal procedimento. In pratica, il dirigente (titolare del potere gestionale) mantiene una sorta di potere sostitutivo in casi di inerzia o ritardi imputabili al RUP, a garanzia della continuità dell’azione amministrativa. Questa pronuncia – pur riferita al quadro previgente – sottolinea che il RUP privo di qualifica dirigenziale non detiene poteri propri “a firma esterna” se non quelli delegati dall’ente, e che la collaborazione col dirigente apicale rimane fondamentale. Anche sotto il nuovo Codice, tuttavia, il principio di fondo resta: il RUP è il referente unico del procedimento e deve operare in sinergia con la struttura amministrativa di supporto, fermo restando che eventuali sostituzioni o avocazioni di atti critici devono avvenire nel rispetto delle norme (ad esempio, in caso di grave inadempimento).

Da segnalare infine come i giudici amministrativi abbiano recentemente confermato l’orientamento sul potere di esclusione già accennato. Il TAR Umbria, Sez. I, sent. n. 122/2025 ha ribadito che la competenza a disporre l’esclusione da una gara spetta esclusivamente al RUP (o al Responsabile della fase di affidamento, se diverso), in coerenza con l’art. 7 dell’Allegato I.2 del nuovo Codice. Nella stessa pronuncia il TAR ha evidenziato come la commissione di gara sia titolare di poteri valutativi sulle offerte, mentre il RUP rimane il garante della regolarità formale e sostanziale della procedura, occupandosi tipicamente della verifica dei requisiti e della documentazione amministrativa – ambito da cui scaturisce la maggior parte delle esclusioni. Questo equilibrio di ruoli mira a garantire che le gare si svolgano con efficienza ma anche con imparzialità: la commissione valuta, il RUP controlla e decide sulle irregolarità. Conoscere questi indirizzi giurisprudenziali è parte integrante della formazione di un RUP consapevole, poiché consente di agire nel rispetto dei limiti dei propri poteri e di evitare atti illegittimi che potrebbero esporre la procedura a ricorsi.

Perché investire nella formazione RUP conviene a PA e imprese

Data la complessità crescente del ruolo, la formazione del RUP non è più un optional, ma un requisito imprescindibile per il buon andamento degli appalti. Un RUP formato e aggiornato è in grado di: gestire correttamente tutte le fasi procedurali, applicare le ultime norme (evitando annullamenti o contenziosi), utilizzare strumenti telematici avanzati per le gare digitali, e garantire tempi più rapidi e trasparenti nelle aggiudicazioni. Ciò comporta benefici diretti per le Stazioni Appaltanti (che vedono ridotti i rischi di errori e di ritardi) e indirettamente anche per le imprese partecipanti, le quali trovano procedure più chiare e decisioni motivate correttamente. Una pubblica amministrazione con RUP competenti è anche più capace di intercettare le opportunità di finanziamento – basti pensare ai fondi del PNRR – e di realizzare progetti complessi nei tempi previsti.

Consapevole di ciò, il legislatore ha promosso iniziative strutturali. Già con il Decreto Semplificazioni (L.120/2020) è stato istituito un fondo ad hoc per l’aggiornamento professionale dei RUP. Su questa base, è stato varato un Piano nazionale di formazione RUP, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, IFEL e altri enti, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, con partecipazione gratuita per tutti i RUP delle amministrazioni pubbliche. L’obiettivo dichiarato è innalzare le competenze e “professionalizzare le stazioni appaltanti”, dotandole di strumenti idonei per gestire tutte le fasi dei contratti pubblici Tale piano formativo nazionale – partito nel 2021 e proseguito con webinar e corsi modulari – evidenzia come lo Stato stesso riconosca strategica la formazione dei RUP, anche in virtù dei nuovi strumenti elettronici e delle sfide poste dall’attuazione del PNRR. In altre parole, investire in formazione conviene: i costi (talvolta coperti da fondi pubblici) sono ampiamente ripagati dalla riduzione di inefficienze, dall’aumento della qualità delle procedure e dalla prevenzione di contenziosi.

Vale la pena sottolineare che anche le imprese devono avere consapevolezza del ruolo e delle prerogative del RUP. Un operatore economico ben informato sulle regole del gioco (ad esempio sui motivi legittimi di esclusione o sulle tempistiche procedurali definite dal RUP) potrà preparare offerte più conformi e complete, e saprà dialogare meglio con la stazione appaltante. Sempre più spesso, infatti, vengono organizzati corsi di formazione sugli appalti pubblici rivolti non solo ai funzionari pubblici ma anche al personale delle imprese fornitrici, per diffondere quella “cultura degli appalti” necessaria a un rapporto pubblico-privato efficace e trasparente. Del resto, come scriveva Seneca, “non scholae sed vitae discimus”: non impariamo per la scuola ma per la vita, e nel mondo degli appalti la conoscenza pratica delle regole può fare la differenza tra aggiudicarsi una gara o esserne esclusi.

Formazione LexAppalti: corsi RUP online e in presenza con taglio pratico

In questo contesto dinamico, LexAppalti si propone come partner specializzato per la formazione in materia di appalti pubblici. Forte di un’esperienza consolidata nel settore, LexAppalti organizza corsi di formazione RUP sia in modalità online (da remoto) sia onsite presso enti o aziende. I percorsi formativi sono studiati su misura per Responsabili Unici del Procedimento/Progetto, funzionari di Stazioni Appaltanti e anche per imprese fornitrici, con un approccio estremamente pratico e operativo. Durante i corsi, oltre a illustrare il quadro normativo aggiornato (nuovo Codice appalti, linee guida ANAC, regolamenti attuativi), vengono presentate casistiche concrete, simulazioni di procedure di gara e soluzioni ai problemi ricorrenti nella gestione degli appalti. L’obiettivo è trasferire ai partecipanti competenze immediatamente spendibili nel lavoro quotidiano: dalla predisposizione di un bando alla verifica della documentazione di gara, dalla gestione delle piattaforme telematiche al controllo dell’esecuzione contrattuale.

I formatori di LexAppalti sono professionisti del settore (avvocati amministrativisti, funzionari pubblici esperti, consulenti) che apportano un know-how aggiornato e case history attuali, compresa l’analisi delle più recenti sentenze rilevanti per l’attività del RUP. Vengono fornite ai partecipanti check-list operative, schemi di determinazioni e suggerimenti per evitare gli errori più comuni riscontrati nella prassi. Particolare attenzione è data alle novità normative – ad esempio l’applicazione delle clausole del nuovo Codice 2023 – e agli orientamenti giurisprudenziali emergenti che un RUP deve conoscere per agire legittimamente (come le sentenze citate in questo articolo). LexAppalti eroga sia corsi collettivi (anche in modalità webinar interattivo) sia formazione personalizzata in-house, adattando i contenuti alle esigenze specifiche dell’ente o dell’azienda cliente.

Un altro elemento distintivo è la flessibilità: i corsi online consentono di formare RUP e staff su tutto il territorio nazionale senza spostamenti, mentre la formazione in presenza garantisce un’interazione diretta e sessioni di workshop su documenti di gara reali dell’ente committente. In ogni formula, l’approccio rimane orientato alla soluzione di problemi concreti e all’aggiornamento “sul campo”. La finalità ultima, coerente con la mission di LexAppalti, è quella di accrescere la professionalità di chi opera negli appalti pubblici – sia sul versante pubblico che su quello privato – contribuendo a gare più regolari, veloci ed efficaci. Scegliere la formazione specialistica di qualità significa quindi, per amministrazioni e imprese, investire oggi per evitare criticità domani, assicurandosi competenze che permettono di cogliere appieno le opportunità di business e finanziamento offerte dal mercato degli appalti.

In conclusione, il corso RUP non è soltanto un adempimento formale richiesto dalla normativa, ma un percorso di crescita professionale che produce un valore tangibile. Un RUP formato conosce le ultime novità normative, applica correttamente i principi delineati dalla giurisprudenza e adotta un approccio proattivo nella gestione della gara. Ciò si traduce in appalti pubblici più trasparenti, tempestivi e a prova di ricorso, a beneficio di tutta la collettività. E come abbiamo visto, mai come in questo periodo di riforme e investimenti (dal nuovo Codice al PNRR) è fondamentale “seguire virtute e canoscenza” nell’ambito degli appalti: la formazione continua è la bussola che orienta RUP, enti e imprese verso il successo operativo nel rispetto delle regole.


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