Costi della manodopera sottostimati: ANAC dichiara illegittima la gara per vizio grave nei documenti di gara
L'Autorità Nazionale Anticorruzione sottolinea l'obbligo di utilizzare dati aggiornati nella stima del costo della manodopera. Base d'asta viziata? La gara può essere annullata in autotutela.
Quanto pesa l'utilizzo di tabelle ministeriali superate nella predisposizione degli atti di gara? Secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, molto. Con il Parere di precontenzioso n. 193 del 14 maggio 2025, l'ANAC ha precisato che il ricorso a dati non aggiornati nella stima dei costi della manodopera integra un vizio di manifesta irragionevolezza, idoneo a travolgere l'intera procedura.
Il caso esaminato riguarda il Comune di Macerata Campania, che aveva indetto una gara per il servizio di igiene urbana basando l'importo relativo alla manodopera su tabelle risalenti a gennaio 2023, nonostante alla data della pubblicazione della gara (3 marzo 2025) fossero già vigenti le tabelle aggiornate a luglio 2024, adottate con decreto direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024.
La critica: una base d'asta distorta
L'economico che ha proposto istanza ha documentato uno costo economico annuo pari a oltre 33.000 euro, che nell'arco triennale supera i 100.000 euro. Una forbice sufficiente, secondo ANAC, a compromettere la possibilità di formulare offerte attendibili, soprattutto in un appalto dove il costo del personale incide per oltre il 50%.
L'Autorità ha quindi statuito l'illegittimità degli atti di gara, sottolineando l'obbligo della stazione appaltante di ricorrere a dati attuali e tecnicamente verificabili nella definizione della base d'asta. In mancanza, si realizza una violazione dei principi di correttezza, parità di trattamento e tutela del lavoro dignitoso.
Normativa di riferimento: obblighi chiari per la PA
Il parere richiama gli articoli 41, commi 13 e 14, e 110, comma 5, lett. d), del D.lgs. N. 36/2023. Le norme prescrivono che:
il costo della manodopera sia calcolato sulla base delle tabelle approvate annualmente dal Ministero del Lavoro;
tali costi siano esplicitati e scorporati dall'importo soggetto a ribasso;
l'eventuale difformità dell'offerta rispetto ai minimi salariali comporta l'esclusione del concorrente.
Autotutela obbligatoria e prevenzione dei vizi
Alla luce delle incongruenze, l'ANAC ha disposto l'annullamento in autotutela della procedura, con espresso invito a utilizzare le tabelle aggiornate nella nuova gara. Nel caso contrario, l'art. 220 del Codice impone alla stazione appaltante di motivare adeguatamente la deroga, con la possibilità per l'Autorità di adire il giudice amministrativo.
Il parere si colloca nel solco tracciato da precedenti pronunce, come la sentenza n. 5634/2020 del Consiglio di Stato, che affermano l'obbligo di fondare la base d'asta su elementi oggettivi, coerenti e aggiornati.
Takeaway - Punti Chiave
La corretta quantificazione del costo del lavoro non è un dettaglio burocratico. È un presidio di legalità, qualità e sostenibilità. Una stima errata può vanificare l'intero procedimento. Per questo è essenziale agire tempestivamente, anche in autotutela, per prevenire contenziosi e assicurare una gara trasparente e conforme.
Cosa può fare concretamente il nostro studio per te
Se sei una stazione appaltante o un operatore economico coinvolto in una gara pubblica in cui sono state utilizzate tabelle ministeriali superate, il nostro studio legale ti offre un'assistenza tecnica ed operativa su misura:
Verifica preventiva della legittimità degli atti di gara , in particolare sulla correttezza della base d'asta e sull'utilizzo delle tabelle retributive vigenti;
Impugnazione della procedura in caso di tempi errati dei costi del personale, con analisi della sostenibilità economica e della parità di trattamento;
Redazione di istanze e segnalazioni all'ANAC, corredate da documentazione tecnica e contabile per dimostrare il pregiudizio subito;
Assistenza nella predisposizione di gare conformi, per enti pubblici e centrali di committenza, con indicazione delle fonti obbligatorie e dei margini di aggiornamento;
Supporto in autotutela, qualora sia necessario annullare una procedura già avviata per evitare la paralisi o il contenzioso successivo.
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