Danno curriculare negli appalti: il concorrente deve provarne con precisione i presupposti
Il Tar Calabria chiarisce che il danno curriculare non è automatico: occorre dimostrare in modo puntuale la perdita subita, sia in termini di qualificazione che di opportunità mancate.
Nel contesto degli appalti pubblici, il risarcimento del danno curriculare è una delle voci più delicate da affrontare. Ma può davvero ritenersi dovuto in automatico, come conseguenza della mancata aggiudicazione? La giurisprudenza recente ha chiarito che la risposta è negativa: occorre sempre fornire prova concreta, sia in ordine alla sussistenza del danno, sia alla sua quantificazione.
Il punto di diritto secondo il Tar Calabria
Come affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza del 16 giugno 2025, n. 1051, la richiesta di ristoro per danno curriculare non può fondarsi sull'automatismo. Nel caso esaminato, la parte ricorrente aveva domandato il riconoscimento di tale voce di pregiudizio sostenendo che fosse “in re ipsa”, ovvero implicito nella perdita dell'appalto. L'importo richiesto variava tra l'1% e il 5% del valore contrattuale, senza ulteriori specifiche.
Tuttavia, i giudici amministrativi non hanno condiviso questa dose. Richiamando i precedenti del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 2435/2019 e Sez. V, sent. n. 3147/2025), il TAR ha ribadito che anche il danno di tipo curriculare deve essere oggetto di dimostrazione specifica e puntuale. Non è sufficiente, quindi, affermare genericamente di aver perso un'occasione di crescita professionale: occorre documentare il pregiudizio concreto subìto.
Cosa si intende per danno curriculare?
Nel linguaggio tecnico-giuridico, il danno curriculare riguarda la perdita di opportunità di miglioramento nella qualificazione dell'impresa, ad esempio in termini di referenze, punteggio tecnico, requisiti per futuri bandi o capacità economico-finanziaria. In sostanza, si tratta di una lesione alla “reputazione professionale” documentabile attraverso mancati punteggi, fatturati inferiori o mancata acquisizione di referenze.
Come chiarito dalla giurisprudenza, tale danno può derivare:
- dalla mancata acquisizione di una commessa utile ad accrescere la qualificazione SOA nei lavori pubblici;
- dalla perdita di fatturato necessaria per partecipare a gare successive in ambito servizi o forniture.
Onere della prova: a chi spetta e cosa documentare
Secondo un principio consolidato, è sempre il concorrente danneggiato a dover comprovare gli elementi di fatto che fondano la richiesta risarcitoria. La normativa vigente non consente automatismi risarcitori: il giudice, in questi casi, è chiamato a valutare l'effettività del pregiudizio e la sua incidenza concreta.
Come statuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3448/2017, nella materia risarcitoria non trova applicazione il metodo acquisitivo tipico dell'azione di annullamento. In altre parole, chi propone ricorso ha l'onere di portare elementi chiari e circostanziati, senza aspettarsi che sia il giudice ad acquisire d'ufficio la documentazione utile.
Errori da evitare
- Tra le principali insidie da cui guardarsi:
- fare affidamento su giurisprudenza superata;
- presentare una richiesta generica, privata di dati oggettivi;
- ritenere sufficiente la sola mancata aggiudicazione.
Takeway - Punti Chiave
Il danno curriculare, sebbene riconoscibile, non si presume mai. Per tutelare al meglio i propri diritti, l'operatore economico deve:
- raccogliere documentazione che dimostri la perdita di qualificazione o fatturato;
- argomentare in modo preciso il legame causale tra l'illegittimità e il danno;
- evitare automatismi e pretese indimostrate.
Hai partecipato a una gara e ritieni di aver subito un danno alla tua reputazione professionale?
Il nostro studio legale è a tua disposizione per valutare insieme la sussistenza dei presupposti per un'azione risarcitoria. Contattaci e possiamo supportarti nella ricostruzione dei fatti e nella predisposizione di un rimedio fondato, efficace e tempestivo.
Inviaci un messaggio
... oppure chiamaci via telefono o Whatsapp al numero: 0455867034