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DGUE e subappalto necessario SIOS: basta la dichiarazione generica?

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L'impresa concorrente non ha la SOA per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria. Dichiara nel DGUE di voler subappaltare "tutte le lavorazioni consentite dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023". La stazione appaltante esclude: la dichiarazione è troppo generica, non specifica che il subappalto è necessario. Il TAR dà ragione all'esclusione. Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. V, 17 aprile 2026 n. 3053, ribalta tutto. La dichiarazione generica nel DGUE basta. Ecco perché, e cosa cambia nella gestione pratica delle gare.

Cos'è il subappalto necessario SIOS e quando si applica

Il subappalto necessario — detto anche qualificante o qualificatorio — è l'istituto che consente a un operatore economico privo di qualificazione SOA per una o più categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di partecipare lo stesso alla gara, impegnandosi a subappaltare quelle lavorazioni a un'impresa qualificata. Non è un'opzione: è la sola via percorribile per supplire al deficit di attestazione.

Le SIOS (Strutture, Impianti e Opera Speciali) sono categorie di lavori ad alto contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, individuate dal D.M. MIT 10 novembre 2016 n. 248, per le quali la qualificazione SOA è obbligatoria e non sostituibile con quella della categoria prevalente. L'obbligo di subappalto necessario integrale è previsto unicamente per le categorie SIOS — nel caso ricorrente, lavori rientranti in OS18-A, OS18-B e OS25 — come risulta dalla lettura congiunta dell'art. 12, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 e del D.M. MIT 10 novembre 2016 n. 248.

Sotto il D.Lgs. 36/2023, il subappalto necessario non trova una disciplina espressa nell'art. 119. La pronuncia si riferisce ad una procedura ma è applicabile anche al D.Lgs. 36/2023, in quanto il nuovo Codice non disciplina l'istituto del subappalto necessario, la cui ammissibilità è attualmente desumibile dall'art. 12, comma 14, del D.L. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014. La lacuna normativa è la radice di tutto il contenzioso.

Il contrasto applicativo che Cons. Stato 3053/2026 ha risolto

Per anni le stazioni appaltanti e i giudici di primo grado si sono divisi su un punto preciso: la dichiarazione resa dal concorrente attraverso la compilazione del modello DGUE — unico campo disponibile, con risposta sì/no — è sufficiente come dichiarazione di subappalto necessario, oppure occorre una dichiarazione specifica e distinta che qualifichi espressamente il subappalto come "necessario" o "qualificante"?

L'orientamento più restrittivo esigeva una dichiarazione aggiuntiva. Tale indirizzo affermava che non occorre l'indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di offerta, ma si impone una specifica dichiarazione che non coincide con quella generale inerente l'intenzione di subappaltare una parte di lavori, servizi o forniture; con riguardo al subappalto necessario, la dichiarazione resa attraverso la compilazione del modello DGUE sarebbe inidonea a colmare il difetto dei requisiti per le categorie a qualificazione obbligatoria.

L'orientamento sostanzialista — già tracciato da Cons. Stato Sez. V, 22 febbraio 2024 n. 1793 e Sez. V, 21 febbraio 2024 n. 1743 — valorizzava invece la volontà effettiva dell'operatore economica quale desumibile dagli atti, senza imporre una forma differenziata. Il subappalto "necessario" si differenzia dal punto di vista funzionale dal subappalto facoltativo, ma non nella natura giuridica; conseguentemente, non può postularsene un differente regime giuridico anche sotto il profilo della forma della dichiarazione, essendo sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi.

Il caso concreto: OS30, OS18-A e OG9 senza SOA

La vicenda esaminata da Cons. Stato Sez. V, 17 aprile 2026 n. 3053 riguardava un RTI composto da due imprese. Entrambe le imprese erano prive di qualificazione SOA nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS30, OS18-A e OG9, e dunque non potevano eseguire le relative lavorazioni previste dall'appalto.

Nel DGUE, la mandataria aveva dichiarato di conferire in subappalto "tutte le lavorazioni previste dal presente appalto e consentite dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023", per una quota pari al 49,99%, mentre la mandante specificava di voler subappaltare le lavorazioni inerenti a "impianti idrici elettrici, telefonici, condizionamento, scavi trasporti, carpenteria metallica, pavi(mentazioni)", per una quota del 30%.

Il TAR aveva accolto il ricorso del secondo classificato, rilevando la genericità della dichiarazione. Il Consiglio di Stato ha riformato. Il DGUE è costituito da un modello standard che presenta un'unica dichiarazione per il subappalto ("L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?"), rispetto alla quale è possibile fornire una sola risposta positiva, che non contempla la facoltà di specificare se l'impresa intenda ricorrere ad un subappalto di tipo "facoltativo" ovvero ad uno "necessario/qualificante".

Il principio è limpido: chiedere all'operatore una dichiarazione differenziata equivale a pretendere qualcosa che il DGUE strutturalmente non consente. L'esclusione fondata su questo rilievo formale è illegittima.

Come compilare il DGUE per il subappalto necessario SIOS: cosa dice la sentenza

La sentenza non si limita ad affermare la sufficienza della risposta affermativa nel DGUE. Fissa anche i contenuti minimi che rendono la dichiarazione inequivoca e, dunque, immune da censure.

Le dichiarazioni integrative rese in sede di chiarimenti costituiscono mere specificazioni della volontà della mandante e della mandataria — già espressa in sede di offerta — di ricorrere all'istituto del subappalto necessario; ne consegue che i due DGUE aggiornati, lungi dal costituire inammissibile modifica dell'offerta originaria, vanno unicamente ad esplicitare quanto doveva già evincersi in sede di domanda di partecipazione alla gara.

In pratica, la dichiarazione nel DGUE assolve l'onere formale quando si riscontrano:

  • Risposta affermativa al quesito standard del DGUE sull'intenzione di subappaltare;
  • Indicazione delle categorie — o quantomeno un rimando esplicito alle "lavorazioni consentite dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023" — che comprenda le scorporabili per cui manca la SOA;
  • Indicazione della percentuale di subappalto coerente con il fabbisogno qualificatorio (nei limiti di legge).

La sentenza richiama il precedente Cons. Stato Sez. V, 26 febbraio 2024 n. 820, che già aveva affermato che "la dichiarazione di subappaltare parti di opere appartenenti alle categorie nella misura consentita dalle vigenti disposizioni di legge e al 50% ad impresa qualificata soddisfa appieno l'onere formale della dichiarazione di subappalto necessario". Il 3053/2026 consolida e applica quel principio a categorie SIOS specifiche.

Una voce dissonante nella giurisprudenza rimane, però, da monitorare. Il subappalto necessario deve essere certo: se l'impresa non ha la SOA per una categoria scorporabile obbligatoria, deve dichiarare in modo inequivoco il ricorso al subappalto qualificante; una formula dubitativa ("eventualmente subappalterò") equivale a una mancata dichiarazione di impegno, portando all'esclusione. La distinzione — già tracciata da Cons. Stato Sez. V, 22 dicembre 2025 n. 10162 — è cruciale: il problema non è la parola "necessario", bensì l'univocità dell'impegno. Una dichiarazione categorica di voler subappaltare le lavorazioni SIOS è sufficiente; un'espressione eventuale non lo è.

Soccorso istruttorio e subappalto necessario: il confine invalicabile

Il quadro del 3053/2026 si completa con un secondo principio, altrettanto rilevante dal punto di vista operativo: i DGUE integrativi depositati in sede di chiarimenti non costituivano modifica dell'offerta, bensì semplice esplicitazione di quanto già leggibile nella dichiarazione originaria.

Questo non significa che il soccorso istruttorio sia libero di intervenire sul subappalto necessario. Il limite è rimasto immutato. Il soccorso istruttorio, delineato dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, pur configurandosi come uno strumento volto a garantire la massima partecipazione e a correggere errori di natura formale e/o documentale, incontra un limite invalicabile nell'offerta tecnica ed economica; la mancata dichiarazione della volontà di fare ricorso al subappalto necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione.

La differenza tra i due scenari è netta:

  • Scenario A — lecito: La dichiarazione originaria nel DGUE dichiara il subappalto con indicazione delle categorie/percentuali. I chiarimenti successivi si limitano ad esplicitarla. → Non è modifica dell'offerta. L'aggiudicazione regge.
  • Scenario B — illecito: La dichiarazione originaria è assente o contraddittoria (es.: "eventualmente subappalterò"). Il soccorso istruttorio deposita un DGUE sostitutivo con nuove dichiarazioni. → Modifica essenziale dell'offerta. Esclusione legittima.

Verba volant, scripta manent — "le parole volano, gli scritti rimangono". Il brocardo latino coglie perfettamente la logica dell'autoresponsabilità che governa l'offerta: ciò che conta è quanto il concorrente ha scritto e firmato entro il termine di presentazione, non quanto avrebbe potuto scrivere o intendeva dire.

Come notava Franz Kafka ne Il Processo, la macchina procedurale non perdona l'omissione di forme che esistono, anche quando quelle forme non servono a niente: ma quando la forma non esiste — come nel caso del DGUE standard che non prevede la distinzione necessario/facoltativo — non si può sanzionare chi non l'ha rispettata.


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