DGUE Elettronico e Nuovo Codice Appalti: guida e aiuto alla Compilazione per Evitare l'Esclusione
Analisi operativa, insidie e soluzioni alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TAR per le imprese che partecipano alle gare pubbliche.
Introduzione: Il DGUE nell'Era della Digitalizzazione – Da Onere Burocratico a Strumento Strategico
Nell'ecosistema degli appalti pubblici, radicalmente trasformato dalla digitalizzazione imposta dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) cessa di essere un mero adempimento formale per assurgere al ruolo di primario "biglietto da visita" dell'operatore economico. La sua corretta compilazione non è più solo una questione di compliance, ma un atto strategico che si innesta direttamente sui principi cardine della nuova normativa: il "principio del risultato" e il "principio della fiducia". In questo contesto, la precisione diventa un fattore determinante di successo o di fallimento. Come ammoniva Leonardo da Vinci, in una massima di incerta attribuzione ma di indubbia saggezza, "i dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio". Mai come oggi questa affermazione risuona veritiera nel mondo delle gare pubbliche, dove un singolo dettaglio omesso o inesatto nel DGUE elettronico può compromettere irrimediabilmente l'esito della partecipazione.
Questo report si propone di offrire una guida definitiva e rigorosa alla compilazione del DGUE elettronico, dimostrando come un approccio meticoloso, proattivo e giuridicamente informato rappresenti un fondamentale vantaggio competitivo. Il percorso analitico si snoderà dall'anatomia tecnica e normativa dell'eDGUE, attraverso le procedure operative di compilazione, per approdare a un'analisi approfondita del mutevole panorama giurisprudenziale in materia di errori, omissioni e dei relativi rimedi.
La transizione verso un DGUE interamente digitale è ben più di un semplice aggiornamento tecnologico; essa implica una profonda riconsiderazione della responsabilità dell'operatore. Il sistema precedente, basato su documenti cartacei, poteva talvolta consentire un approccio più flessibile alla correzione degli errori. L'attuale paradigma, fondato su dati strutturati in formato XML e sui log delle piattaforme di e-procurement , crea una traccia immutabile e verificabile di ogni azione compiuta dall'operatore. Ogni click, ogni caricamento, ogni conferma viene registrata, trasformando la natura stessa della prova in caso di contenzioso. La diligenza, o la sua mancanza, non è più oggetto di testimonianza, ma un fatto documentato da dati informatici inoppugnabili. Ciò eleva il principio di auto-responsabilità da concetto giuridico a imperativo operativo, rendendo la padronanza degli strumenti digitali di gara un requisito di competitività tanto quanto la comprensione delle norme sostanziali.
Sezione 1: Anatomia del DGUE Elettronico (eDGUE): Struttura, Formato e Fondamento Normativo
Per navigare con sicurezza le procedure di gara digitalizzate, è imprescindibile una conoscenza approfondita della struttura e del fondamento normativo del DGUE elettronico.
Fondamento Normativo e Finalità
Il DGUE trova la sua disciplina primaria nell'articolo 91 del D.Lgs. 36/2023. Esso si configura come un modello autodichiarativo, standardizzato a livello europeo, attraverso il quale l'operatore economico attesta in via preliminare il possesso dei requisiti di partecipazione, sia di carattere generale che speciale. La sua funzione è quella di semplificare e uniformare la presentazione delle candidature, consentendo alla stazione appaltante una prima, rapida verifica dell'idoneità dei concorrenti.
Il Mandato Tecnico: MIT, AgID e il Formato eDGUE-IT
La cornice operativa del DGUE elettronico è definita dalle specifiche tecniche emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Queste linee guida impongono l'utilizzo del formato "eDGUE-IT", basato sulla versione 2.1.1 del modello dati europeo ESPD-EDM e strutturato in formato XML (eXtensible Markup Language). Questo ecosistema tecnico è dinamico, soggetto a continui aggiornamenti per adeguarsi all'evoluzione normativa e correggere eventuali criticità, come dimostra l'intervento di AgID del febbraio 2024 relativo a un errore nelle specifiche tecniche.
L'obbligo di utilizzare il formato XML non è un dettaglio tecnico di poco conto, ma il pilastro su cui si regge l'efficienza della digitalizzazione. A differenza di un file PDF, che è un documento "piatto" e statico, il file XML è un pacchetto di dati strutturati, leggibile e processabile automaticamente dai sistemi informatici. Ogni informazione (es. il fatturato, una certificazione, l'assenza di condanne) è etichettata e categorizzata. Questa struttura abilita controlli automatizzati da parte delle piattaforme, garantisce l'interoperabilità con le banche dati nazionali (come il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE gestito da ANAC) e snellisce drasticamente le procedure di verifica da parte delle commissioni di gara. L'operatore economico, pertanto, non sta semplicemente "compilando un modulo", ma sta creando un dataset che sarà oggetto di elaborazione automatica. Un errore di compilazione non è un refuso, ma una potenziale corruzione del dato che può mandare in stallo l'intero processo di verifica, con conseguenze potenzialmente fatali.
Struttura del Documento
Il DGUE si articola in diverse parti, che devono essere compilate con scrupolo facendo riferimento alle nuove disposizioni del Codice :
- Parte I: Contiene le informazioni sulla procedura di gara e sull'amministrazione aggiudicatrice/ente concedente, tipicamente precompilate dalla stazione appaltante.
- Parte II: Raccoglie le informazioni sull'operatore economico (dati anagrafici, forma giuridica, eventuale partecipazione in RTI, etc.).
- Parte III: È dedicata ai motivi di esclusione. Le dichiarazioni qui rese devono essere allineate con le cause di esclusione automatiche e non automatiche previste dagli articoli 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023.
- Parte IV: Concerne i criteri di selezione, ovvero i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (artt. 100 e 103 del Codice).
- Parte V: Riguarda l'eventuale riduzione del numero di candidati qualificati.
- Parte VI: Contiene le dichiarazioni finali.
Il Ruolo delle Piattaforme Digitali e Ambito di Applicazione
L'interazione con l'eDGUE avviene obbligatoriamente tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Sistemi come Acquisti in Rete PA (MePA) o piattaforme regionali (es. START in Toscana) mettono a disposizione le funzionalità per gestire il flusso documentale. Operativamente, il processo prevede:
- L'importazione del file
espd-request.xml
predisposto dalla stazione appaltante. - La compilazione online delle varie sezioni.
- L'esportazione del pacchetto di risposta, che tipicamente include il file
espd-response.xml
(il dato strutturato) e una sua rappresentazione in formato PDF, che dovrà essere firmata digitalmente.
Riguardo all'ambito di applicazione, il DGUE è obbligatorio per la maggior parte delle procedure di affidamento. Tuttavia, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, il Codice consente di attestare i requisiti tramite una semplice dichiarazione sostitutiva. Ciononostante, molte stazioni appaltanti, per ragioni di standardizzazione e uniformità, richiedono l'utilizzo del DGUE anche in questi casi.
Sezione 2: La Compilazione Operativa: Un Percorso di Diligenza e Auto-Responsabilità
La compilazione del DGUE è un atto che impegna la piena responsabilità dell'operatore economico. La giurisprudenza ha consolidato da tempo il principio di auto-responsabilità, in base al quale il concorrente è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e della documentazione a corredo.
Questo principio trova una suggestiva eco nel brocardo latino di derivazione scolastica Forma dat esse rei, ovvero "la forma dà l'essenza alla cosa". Traslato nel contesto degli appalti, significa che la correttezza formale della dichiarazione è ciò che conferisce esistenza e validità giuridica all'affermazione di possedere un determinato requisito. Una capacità tecnica o un'assenza di condanne dichiarate in modo non conforme alle regole procedurali sono, ai fini della gara, tamquam non essent, come se non esistessero, fino a prova contraria. Forma e sostanza, nel rito della gara pubblica, sono indissolubilmente legate.
La Dichiarazione Onnicomprensiva e la Dimensione Temporale dei Requisiti
La giurisprudenza è costante nell'affermare che le dichiarazioni rese nel DGUE devono essere complete, veritiere e onnicomprensive, coprendo tutte le circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità dell'operatore, anche qualora non esplicitamente richieste dalla lex specialis. Ciò include, ad esempio, l'obbligo di dichiarare tutte le condanne penali riportate, anche quelle non menzionate nel casellario, che potrebbero incidere sulla moralità professionale.
Un aspetto di cruciale importanza, spesso sottovalutato, è la dimensione temporale del possesso dei requisiti. Una recente e fondamentale pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1591) ha ribadito con forza un principio cardine: i requisiti di partecipazione devono essere posseduti non solo al momento della presentazione dell'offerta, ma devono persistere ininterrottamente per tutta la durata della procedura di gara, fino alla stipula del contratto e, per alcuni aspetti, fino alla completa esecuzione dello stesso.
Questo principio si salda con il dovere di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione (art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990). La combinazione di questi elementi genera un dovere attivo e continuo di informativa a carico dell'operatore. Se, durante i mesi in cui si svolge la gara, sopravviene una circostanza idonea a determinare un'esclusione (ad esempio, un debito tributario che diventa definitivo o una condanna penale), l'operatore non può rimanere silente. Ha l'obbligo di comunicare proattivamente tale circostanza alla stazione appaltante. L'omessa comunicazione non è una mera dimenticanza, ma una violazione del dovere di buona fede che può configurare, di per sé, un grave illecito professionale e quindi un'autonoma causa di esclusione. Le imprese devono quindi dotarsi di sistemi di monitoraggio interno per verificare costantemente il proprio status di conformità durante l'intero ciclo di vita della gara, non solo nella fase iniziale.
Focus su Campi Critici
Particolare attenzione deve essere prestata alla compilazione di alcune sezioni particolarmente insidiose:
- Articoli 94 e 95 (Cause di esclusione automatiche e non automatiche): È fondamentale dichiarare con precisione eventuali condanne penali, distinguendo tra quelle che comportano l'esclusione automatica e quelle rimesse alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.
- Articolo 96 (Self-cleaning): Qualora l'operatore si trovi in una situazione di potenziale esclusione, deve descrivere dettagliatamente le misure di self-cleaning adottate per dimostrare di aver riacquistato la propria affidabilità.
- Articolo 98 (Grave illecito professionale): Questa è una delle aree più delicate. L'operatore deve dichiarare qualsiasi circostanza che possa essere considerata un grave illecito professionale, incluse eventuali iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per false dichiarazioni o altri inadempimenti.
- Altre Dichiarazioni Specifiche: Il DGUE può contenere campi per dichiarazioni specifiche richieste dalla lex specialis, come l'indicazione del costo del personale per i contratti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro.
Sezione 3: L'Errore e il Soccorso Istruttorio: Confini e Limiti invalicabili nel Nuovo Codice
L'istituto del soccorso istruttorio, ora disciplinato dall'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, rappresenta la rete di sicurezza per gli operatori economici, ma i suoi confini sono stati ridefiniti in modo più stringente rispetto al passato.
Le Quattro Declinazioni del Soccorso Istruttorio
La giurisprudenza più recente ha iniziato a distinguere diverse tipologie di soccorso previste dall'art. 101 (cfr. Cons. Stato – sez. V, 20/2/2025 n. 1425, citato in ):
- Soccorso Integrativo o Completivo (art. 101, c. 1, lett. a)): Permette di integrare la documentazione con elementi mancanti, a condizione che il documento principale (es. il DGUE) sia stato trasmesso.
- Soccorso Sanante (art. 101, c. 1, lett. b)): Consente di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità formali presenti nel DGUE o in altri documenti già prodotti.
- Soccorso Istruttorio in senso stretto (art. 101, c. 3): Attivabile dalla stazione appaltante per richiedere chiarimenti sull'offerta tecnica o economica, senza modificarne il contenuto.
- Soccorso Correttivo (art. 101, c. 4): Finalizzato a rettificare errori materiali o di calcolo immediatamente riconoscibili.
Il Discrimine tra Vizi Formali Sanabili e Carenze Sostanziali Insanabili
Il soccorso istruttorio rimane uno strumento fondamentale, espressione del principio antiformalistico e del favor partecipationis, per rimediare a vizi formali, errori materiali e dichiarazioni ambigue. Un DGUE compilato in modo incompleto o poco chiaro può essere oggetto di richiesta di integrazione o chiarimento.
Tuttavia, il rimedio non può essere invocato per sanare carenze sostanziali, come la mancanza di un requisito alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, né per modificare il contenuto dell'offerta tecnica o economica.
La novità più dirompente introdotta dal D.Lgs. 36/2023 riguarda la totale omissione del DGUE. Sotto il vigore del vecchio codice, la giurisprudenza prevalente ammetteva la sanabilità di tale mancanza. Il nuovo art. 101 ha cambiato radicalmente le carte in tavola. La sua formulazione letterale, che fa riferimento alla possibilità di integrare "ogni elemento mancante della documentazione trasmessa" (lett. a)) o di sanare irregolarità "del DGUE" (lett. b)), presuppone logicamente e testualmente che il documento sia stato materialmente presentato, seppur viziato. Se il DGUE non è stato trasmesso, non può far parte della "documentazione trasmessa" e, non esistendo, non può avere "irregolarità" da sanare. Si tratta di una scelta legislativa deliberata che ha creato una "bright-line rule": la presenza fisica del DGUE nel plico di offerta è un prerequisito essenziale e non negoziabile per la partecipazione. La sua assenza totale è un vizio fatale e insanabile, che determina l'esclusione automatica dalla gara.
La seguente tabella illustra l'evoluzione dell'istituto:
Tipologia di Errore/Omissione | Regime D.Lgs. 50/2016 (art. 83, c. 9) | Regime D.Lgs. 36/2023 (art. 101) | Orientamento Giurisprudenziale Chiave |
Totale Omissione del DGUE | Generalmente sanabile, con orientamenti non univoci | Insanabile | TAR Campania, n. 5075/2025 |
Dichiarazione ambigua/incompleta | Sanabile | Sanabile tramite soccorso sanante/istruttorio | TAR Calabria, n. 259/2025 |
Errore materiale (es. refuso) | Sanabile | Sanabile tramite soccorso correttivo | Giurisprudenza consolidata |
Formato file non conforme | Generalmente sanabile se il contenuto è corretto | Sanabile, in base al principio di tassatività delle cause di esclusione | Principio da TAR Lazio, n. 33/2019 |
Omissione documenti comprova requisiti | Sanabile se il requisito preesisteva | Sanabile tramite soccorso integrativo | Principio consolidato |
Errori nell'offerta tecnica/economica | Insanabile | Insanabile | Principio generale |
Sezione 4: La Giurisprudenza in Azione: Casi Pratici di Esclusione e Salvezza
L'analisi di casi giurisprudenziali concreti permette di comprendere appieno la portata applicativa dei principi esposti.
Caso Studio 1: Il Peccato Imperdonabile – L'Omissione Totale del DGUE
La sentenza del TAR Campania-Napoli, Sez. I, 4 luglio 2025, n. 5075 rappresenta una pietra miliare nell'interpretazione del nuovo Codice. Il collegio ha stabilito in modo inequivocabile che la totale omissione del DGUE costituisce un vizio insanabile ai sensi dell'art. 101, segnando una netta discontinuità con il passato. Questa pronuncia cristallizza il principio secondo cui la materiale presentazione del documento è condizione essenziale di ammissibilità dell'offerta.
Caso Studio 2: La Negligenza non è una Scusante – La Presentazione Tardiva o Viziata
La sentenza del Consiglio di Stato, 17 luglio 2025, n. 6281 è un vero e proprio manuale sul principio di auto-responsabilità nell'era digitale. Un operatore è stato escluso a seguito del fallimento del caricamento dell'offerta a pochi minuti dalla scadenza. I giudici hanno ritenuto il comportamento gravemente negligente, in quanto l'operatore:
- Ha atteso l'ultimo momento per l'invio, assumendosi il rischio di imprevisti tecnici.
- Non ha compilato o confermato correttamente il DGUE, nonostante gli alert forniti dal sistema.
- Non ha utilizzato i canali di assistenza tecnica (help desk) messi a disposizione dalla stazione appaltante. La sentenza chiarisce che il soccorso istruttorio non è un "rimedio per gli imprudenti" e non può essere utilizzato per superare carenze imputabili alla disorganizzazione e alla scarsa diligenza del concorrente.
Caso Studio 3: I Confini del Perdono – Gli Errori Sanabili
La giurisprudenza continua a tracciare una linea di demarcazione tra errori fatali ed errori emendabili.
- Un DGUE compilato in modo inesatto o ambiguo, tale da generare incertezza nella stazione appaltante, è un caso classico in cui si deve attivare il soccorso istruttorio per ottenere i necessari chiarimenti (TAR Calabria, Catanzaro, n. 259/2025).
- La presentazione di un DGUE in un formato elettronico diverso da quello prescritto (es. PDF editabile anziché XML), se il contenuto è completo e corretto, non può di norma portare all'esclusione. Il vizio riguarda un aspetto formale non essenziale, e una clausola della lex specialis che prevedesse l'esclusione per tale motivo sarebbe nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (principio affermato da TAR Lazio, n. 33/2019 sotto il vecchio codice ma ancora valido).
- Un evidente errore materiale, come l'indicazione di un numero di lotto errato quando dal complesso della documentazione è palese a quale lotto si intenda partecipare, è un refuso emendabile tramite soccorso correttivo.
Caso Studio 4: La Clausola di Salvaguardia – L'Errore Indotto dalla Stazione Appaltante
Il principio di legittimo affidamento tutela il concorrente che cade in errore a causa di indicazioni ambigue, fuorvianti o illegittime contenute nella documentazione di gara predisposta dalla stessa stazione appaltante. Come chiarito dal Consiglio di Stato (sez. V, 7 maggio 2019, n. 2917), l'onere di diligenza del concorrente non può spingersi fino a dover correggere o interpretare clausole oscure della lex specialis. L'errore indotto dall'amministrazione non può ritorcersi a danno dell'operatore.
Dall'analisi di questi casi emerge un modello interpretativo chiaro: i giudici distinguono nettamente tra la violazione dell'integrità del processo di gara e la mera imperfezione dei documenti presentati. Nel primo caso (mancata presentazione del DGUE, invio tardivo), la tolleranza è zero, poiché viene minata la par condicio e la regolarità procedurale. Nel secondo caso (dichiarazione ambigua, errore materiale), prevale il principio del favor partecipationis e la ricerca della sostanza oltre la forma. Le imprese devono quindi adottare una strategia di gestione del rischio a due livelli: un'attenzione ossessiva e a "tolleranza zero" per gli aspetti procedurali (scadenze, corretto uso della piattaforma) e un'attenzione meticolosa ma consapevole della possibilità di rimedio per la redazione sostanziale dei documenti.
Conclusione: Competere e Vincere nell' "Arena Digitale" degli Appalti Pubblici
La corretta gestione del DGUE elettronico è diventata un discrimine fondamentale per la competitività delle imprese nel mercato degli appalti pubblici. L'analisi condotta ha evidenziato come il nuovo quadro normativo e giurisprudenziale richieda un salto di qualità, imponendo un approccio che coniughi rigore giuridico, competenza tecnica e disciplina procedurale.
I punti chiave da cui un operatore economico non può prescindere sono:
- La presentazione materiale del DGUE è un requisito di ammissibilità assoluto e la sua omissione è un vizio insanabile.
- Il principio di auto-responsabilità è stato amplificato dall'ambiente digitale, dove ogni azione lascia una traccia verificabile. La negligenza non è più scusabile.
- L'istituto del soccorso istruttorio è stato ridefinito e i suoi confini sono più netti: è uno strumento per sanare vizi formali, non per rimediare a carenze sostanziali o a errori procedurali gravi.
- Il dovere di buona fede impone un obbligo di informativa continuo sullo stato dei requisiti per tutta la durata della gara.
Per trasformare questo onere complesso in un vantaggio competitivo, le imprese dovrebbero adottare le seguenti misure strategiche:
- Investire in Formazione Specialistica: Assicurare che l'ufficio gare possieda una conoscenza approfondita delle piattaforme di e-procurement e della normativa di riferimento.
- Adottare Checklist di Controllo Pre-invio: Sviluppare e applicare rigorose procedure di revisione interna per ogni DGUE e per l'intera documentazione di gara.
- Pianificare l'Invio con Largo Anticipo: Non attendere mai le ultime ore prima della scadenza. Questo permette di gestire con calma eventuali imprevisti tecnici e di utilizzare i servizi di assistenza.
- Documentare Ogni Passaggio: Conservare screenshot, log e registrazioni di ogni interazione con la piattaforma, specialmente in caso di malfunzionamenti o richieste di supporto.
- Istituire un Sistema di Monitoraggio Continuo: Implementare processi interni per verificare periodicamente la persistenza di tutti i requisiti di partecipazione durante l'intera procedura.
Navigare le complessità del DGUE elettronico è una sfida impegnativa, ma anche un'opportunità. Le imprese che sapranno padroneggiare queste dinamiche non solo eviteranno esclusioni, ma dimostreranno alla pubblica amministrazione un livello di affidabilità e professionalità che costituisce il primo, fondamentale passo verso l'aggiudicazione.
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