Equo compenso nelle gare: quando il ribasso è illecito
Hai bandito una gara per servizi di progettazione e hai lasciato aperto il ribasso su tutta la base d'asta. Oppure hai partecipato a una procedura presentando un'offerta aggressiva, azzerando le spese accessorie per risultare competitivo. Ora ti chiedono di giustificare l'anomalia — o peggio, ti comunicano l'esclusione. Il nodo è sempre lo stesso: fino a dove può spingersi il ribasso su un compenso professionale? La risposta, dopo due anni di contrasto giurisprudenziale e un intervento legislativo, esiste. Ma è articolata, e richiede che RUP e imprese la conoscano prima di redigere il bando o confezionare l'offerta.
Equo compenso e Codice appalti: il contrasto giurisprudenziale risolto nel 2025
Per quasi due anni, TAR e operatori del settore si sono divisi su una domanda apparentemente semplice: la L. 49/2023 sull'equo compenso si applica alle gare pubbliche? Il dibattito ha prodotto pronunce radicalmente opposte. Da un lato, il TAR Veneto con la sentenza n. 632/2024 e il TAR Lazio con la sentenza n. 8580/2024 hanno sostenuto che la regola dell'equo compenso ex L. 49/2023 deve essere applicata anche ai contratti pubblici, ritenendo che gli eventuali ribassi possano riguardare soltanto le spese e gli oneri accessori. Dall'altro, in senso difforme si sono registrate le pronunce del TAR Campania, Salerno, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494 e del TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 luglio 2024, n. 483, le quali hanno affermato l'incompatibilità tra i due sistemi normativi con esclusione dell'applicazione delle regole dell'equo compenso alle procedure di gara regolate dal Codice dei contratti pubblici.
Il Consiglio di Stato ha chiuso il contrasto con due sentenze ravvicinate. Con le sentenze n. 594 del 27 gennaio 2025 e n. 844 del 3 febbraio 2025, Palazzo Spada ha confermato l'autosufficienza della disciplina del Codice appalti in materia di corrispettivi professionali. Con la sentenza della Sezione V, n. 844 del 3 febbraio 2025, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo cui la normativa sull'equo compenso non si estende automaticamente agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, poiché il Codice appalti costituisce un corpus normativo speciale e autonomo in materia.
Il punto di sintesi è nel lessico: secondo il Consiglio di Stato, «la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata più perspicuamente in termini di equo ribasso, nozione frutto dell'esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e minimum inderogabile evincibile dal range di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell'affidamento». Non si nega, dunque, la rilevanza del principio. Si cambia il piano su cui opera: non eterointegrazione automatica del bando, ma parametro per valutare la congruità del ribasso.
Cosa ha cambiato il Correttivo D.Lgs. 209/2024 sull'art. 41 del Codice
Il legislatore ha recepito l'orientamento giurisprudenziale e lo ha tradotto in limiti quantitativi espressi. La materia è stata oggetto di intervento legislativo ad opera del D.Lgs. 209/2024, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023. Il meccanismo oggi vigente, per le procedure sopra soglia, si articola così: le tariffe sono considerate per il 65 per cento come un importo "a prezzo fisso", come tale non ribassabile in sede di gara; rispetto al restante 35 per cento, l'elemento relativo al prezzo può invece essere oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione dell'offerta.
Per le procedure sotto soglia affidate in via diretta, il Correttivo introduce un limite ancora più stretto: il comma 15-quater dell'art. 41 limita al 20% il ribasso applicabile agli appalti di servizi di ingegneria e architettura aggiudicati mediante la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1 lett. b), del Codice.
Il D.Lgs. 209/2024, a decorrere dal 2025, modifica i termini di applicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale superiori alle soglie di rilevanza europea. Il criterio di aggiudicazione da applicare resta esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa: non si applica ai servizi di architettura e ingegneria il criterio del minor prezzo per i servizi con caratteristiche standardizzate. I servizi di progettazione non possono essere classificati come servizi standardizzati.
La posizione di ANAC: dal parere n. 101/2024 al parere n. 16/2025
Prima del Correttivo, l'ANAC aveva sostenuto che l'incertezza sulle modalità applicative della normativa sull'equo compenso nelle procedure di gara, unitamente ai principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e dell'autovincolo, impedivano l'eterointegrazione del bando di gara e, dunque, la possibilità di escludere i partecipanti per aver presentato un'offerta non conforme alla L. n. 49/2023. Con il parere ANAC reso in sede precontenziosa con la delibera n. 101 del 28 febbraio 2024 , l'Autorità aveva escluso l'eterointegrazione automatica.
Dopo il Correttivo, il quadro cambia. Il parere consultivo ANAC 16 aprile 2025, n. 16, riguardante l'impatto del Correttivo sugli accordi quadro per servizi tecnici già banditi, ha esaminato il caso di una stazione appaltante che nel 2024 aveva avviato una procedura aperta per stipulare accordi quadro triennali con più professionisti, dove il compenso era fissato in misura pre-determinata e la gara si svolgeva con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato unicamente sulla qualità tecnica. L'ANAC, con questa delibera, ha chiarito le regole di transizione tra la vecchia e la nuova disciplina, imponendo coerenza con i nuovi commi dell'art. 41.
Il ribasso indiretto sul compenso: la sentenza Cons. Stato n. 5741/2025
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi — «La giustizia è la costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo diritto» (Ulpiano, Digesta, I, 1, 10). Il principio antico risuona nell'elaborazione più recente: il compenso professionale non può essere eroso per via traversa.
Dopo le sentenze di gennaio e febbraio 2025, una terza pronuncia ha affrontato un profilo più sottile: il ribasso mascherato attraverso l'azzeramento delle voci accessorie. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5741 del 3 luglio 2025, ha confermato la legittimità delle clausole di non ribassabilità dei compensi professionali nelle gare pubbliche, rafforzando la tutela dell'equo compenso per ingegneri e architetti.
La vicenda riguardava una gara dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. Il disciplinare prevedeva espressamente la non ribassabilità del compenso professionale calcolato secondo i parametri ministeriali, consentendo la competizione solo sulle spese e oneri accessori. Un operatore economico aveva praticato un ribasso del 100% su tali voci accessorie, risultando però escluso dalla stazione appaltante. Il TAR Lazio aveva inizialmente annullato l'esclusione, ma il Consiglio di Stato ha riformato tale pronuncia, riconoscendo la legittimità dell'azione della stazione appaltante volta a tutelare l'equo compenso.
Il principio ricavato è netto: i giudici hanno accertato che l'azzeramento delle spese accessorie si era tradotto in un'erosione indebita del compenso professionale — spese generali e utile d'impresa erano stati ricompressi nel compenso teoricamente intangibile, comprimendolo ben al di sotto del livello minimo. La pronuncia afferma che qualsiasi stratagemma volto ad aggirare le clausole di tutela dell'equo compenso può essere legittimamente sanzionato dalla stazione appaltante.
La sentenza, come nota la Circolare CNI n. 332 del 16 settembre 2025, è destinata a costituire un importante precedente, intervenendo nel dibattito sull'inderogabilità del compenso professionale minimo nell'ambito delle gare pubbliche, confermando l'orientamento che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha da sempre sostenuto. Significativo anche il profilo procedurale rilevato: la sentenza si è soffermata su importanti irregolarità nella verifica di anomalia dell'offerta — condotta dalla commissione di gara e non dal RUP in contrasto con il disciplinare, avviata prima dell'attribuzione dei punteggi, estesa a tutti i concorrenti e non solo a quello sospetto di anomalia. Questi vizi hanno portato all'annullamento degli atti di gara.
Principio di risultato e clausole di tutela: cosa deve fare il RUP nel bando
Il principio di risultato di cui all'art. 1 D.Lgs. 36/2023 non è un'aspirazione astratta: impone alla stazione appaltante di strutturare la gara in modo da selezionare l'offerta migliore, non l'offerta più bassa a prescindere dalla qualità della prestazione intellettuale. Un progetto acquistato a prezzo stracciato non genera risparmio: genera rilavorazioni, contenziosi, collaudi problematici.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la L. 49/2023 non trova applicazione diretta nelle procedure di gara pubbliche; tuttavia non impedisce alle stazioni appaltanti di introdurre clausole a protezione del compenso, esercitando la propria discrezionalità per salvaguardare il valore del lavoro intellettuale. Appare evidente come in questo quadro normativo si voglia rafforzare la tutela dei progettisti, garantendo che la concorrenza non si traduca in un abbassamento del valore delle prestazioni, con ricadute sulla qualità stessa delle opere pubbliche.
Franz Kafka, in una pagina del Processo, descrive una macchina burocratica che punisce senza mai rendere leggibile la colpa. L'equo compenso, applicato correttamente, è il contrario: una regola leggibile che distribuisce rischi e tutele in modo trasparente, prima che la macchina si metta in moto.
Seppure la L. 49/2023 non trovi diretta applicazione nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nulla vieta che la stazione appaltante possa, nell'esercizio della propria discrezionalità ed entro termini ragionevoli, prevedere clausole di non ribassabilità del corrispettivo a fini di tutela dell'equ
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