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Esclusione Per Carenza di Requisiti: il TAR Conferma Che il Principio di Tassatività Non Si Applica

Chat GPT Image 10 mag 2025 09 13 00

Esclusione legittima senza causa tipizzata: il TAR chiarisce l’applicazione del principio di tassatività nei requisiti di partecipazione

Il TAR Toscana ribadisce un principio chiave in materia di appalti pubblici: l’esclusione può essere disposta anche in assenza di una causa tipizzata, se mancano i requisiti di partecipazione.

Quadro normativo e decisione

Con la sentenza n. 827/2025, il TAR Toscana, Sez. I, ha rigettato il ricorso promosso contro un’esclusione disposta da una stazione appaltante per carenza di un requisito tecnico-professionale richiesto dalla legge regionale. In particolare, il provvedimento ha riguardato l’assenza di un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) correttamente sottoscritto.

Il DVR prodotto non presentava firme valide né analogiche né digitali. L’ente appaltante, rilevando l’impossibilità di individuare la paternità e la data certa del documento, ha escluso l’operatore economico dalla procedura.

Una scelta che il TAR ha ritenuto pienamente legittima, in quanto fondata sull’accertata assenza di un requisito sostanziale di partecipazione, previsto sia dalla lex specialis che dalla L.R.T. n. 38/2007.

Il principio di tassatività e i requisiti speciali

Il giudice amministrativo ha chiarito che il principio di tassatività delle cause di esclusione — sancito per evitare espulsioni arbitrarie — non si estende ai requisiti di partecipazione, che attengono alla sfera sostanziale dell’idoneità dell’operatore economico.

Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti possono legittimamente prescrivere requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali attinenti all’oggetto dell’appalto, purché proporzionati e motivati.

La sentenza richiama anche l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (sez. V, n. 9394/2022), secondo cui la verifica dei requisiti speciali comporta l’esercizio di un potere discrezionale che può sfociare nell’esclusione, anche in assenza di cause tassative.

Errori da evitare

  • Trasmettere documenti senza firma valida: la PEC o l’invio di copie con immagini delle firme non costituisce prova della sottoscrizione autentica.
  • Omettere la data certa: nei documenti richiesti per la partecipazione, la data di sottoscrizione deve poter essere dimostrata.
  • Sottovalutare le prescrizioni della legge regionale o della legge di gara: il rispetto formale e sostanziale dei requisiti richiesti è essenziale.

Cosa tenere a mente

  • Il principio di tassatività non protegge chi non possiede i requisiti sostanziali richiesti per partecipare a una gara.
  • La stazione appaltante può escludere l’operatore che non comprova, sin dalla domanda, di possedere i requisiti previsti.
  • La documentazione tecnica deve essere completa, firmata validamente e riferibile con certezza temporale all’offerente.

La decisione del TAR Toscana riafferma un principio centrale per chi partecipa agli appalti pubblici: i requisiti richiesti devono essere dimostrati in modo chiaro, certo e tempestivo. L’inadempimento, anche formale, può costare l’esclusione.

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