Blog

Esclusione per CCNL Non Equivalente: Cosa ha Stabilito il TAR Piemonte

Appalti studio panato 1

La stazione appaltante può escludere un concorrente se il contratto collettivo applicato non garantisce tutele economiche e normative equivalenti a quelle richieste dalla lex specialis.

Il TAR Piemonte ha confermato la legittimità dell'esclusione da una gara d'appalto per non equivalenza tra CCNL. Scopri cosa prevede la normativa e come evitare errori nella scelta del contratto collettivo.

Nel contesto degli appalti pubblici, l’indicazione del contratto collettivo applicabile non è un dettaglio trascurabile. Anzi, può incidere direttamente sulla validità dell’offerta e sulla permanenza in gara dell’operatore economico. La recente sentenza del TAR Piemonte (Sez. II, n. 689 del 18 aprile 2025) chiarisce un principio operativo importante: l’equivalenza tra CCNL non è automatica e la sua valutazione ricade nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

Il quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti devono garantire il rispetto delle tutele minime dei lavoratori, comprese quelle economiche e normative previste nei contratti collettivi più rappresentativi. A ciò si aggiungono le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 309/2023 (Bando Tipo n. 1/2023), che raccomanda l’uso di CCNL di settore stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Il caso pratico: CCNL Cooperative Sociali vs. CCNL Aninsei

Nel caso esaminato, il bando di gara prevedeva l'applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali per attività socioeducative, lasciando comunque la possibilità al concorrente di indicarne un altro, purché garantisse tutele equivalenti. L’operatore economico risultato aggiudicatario aveva optato per il CCNL Aninsei. Tuttavia, a seguito di una verifica tecnico-giuridica, la stazione appaltante ha escluso l’operatore per non equivalenza tra i due contratti, ritenendo che il trattamento economico e normativo offerto fosse inferiore rispetto a quello richiesto dalla lex specialis.

Cosa ha stabilito il TAR

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso proposto dall’operatore economico, ribadendo che la valutazione di equivalenza tra contratti collettivi rientra nella discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione. Tale valutazione è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo i casi di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti — elementi non riscontrati nella vicenda.

In particolare, il Comune di Mappano ha basato la propria decisione su un’analisi approfondita condotta dal proprio consulente, da cui è emerso che il CCNL Aninsei prevedeva un trattamento retributivo globale meno favorevole, soprattutto sul piano degli scatti di anzianità. Questo elemento è risultato dirimente per valutare negativamente l’equivalenza con il contratto indicato dal bando.

Errori da evitare

  • Sottovalutare l’importanza del CCNL indicato nei documenti di gara.
  • Applicare un contratto diverso senza verificarne l’equivalenza sostanziale.
  • Non supportare l’offerta con un’adeguata documentazione tecnica comparativa.

Cosa impariamo da questa sentenza

  • La scelta del CCNL non può essere trattata come una formalità.
  • È necessario dimostrare, con documenti e argomentazioni solide, che le tutele offerte sono effettivamente equivalenti.
  • La stazione appaltante può legittimamente escludere un concorrente anche solo per una discrepanza nei diritti economici e normativi riconosciuti ai lavoratori.

Hai dubbi ? Contatta il nostro studio

In un panorama giuridico sempre più attento alla tutela del lavoro, è fondamentale agire con precisione e trasparenza. Se hai bisogno di supporto nella verifica del CCNL o nella redazione dell’offerta tecnica, contattaci: possiamo aiutarti a prevenire errori che potrebbero compromettere la tua partecipazione a una gara pubblica. Ti seguiremo passo dopo passo, tutelando i tuoi diritti.

Inviaci un messaggio

Qui puoi caricare eventuali documenti in tuo possesso. Saranno poi esaminati dal nostro staff.