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Irregolarità Fiscali e Appalti Pubblici: Rinvio Alla CGUE Sulla Sostituzione Dell’impresa Nel RTI

Studio panato 1

Il TAR Lazio solleva dubbi sulla disciplina italiana: possibile violazione del principio di proporzionalità dell’UE

Irregolarità fiscali nei raggruppamenti e automatismo escludente: il TAR Lazio solleva dubbi e rimette alla Corte UE. Ecco la sentenza n. 6562/2025.

Le irregolarità fiscali possono determinare l’esclusione automatica degli operatori economici, anche in presenza di condotte riparatorie. Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha sollevato seri interrogativi sulla compatibilità di tali automatismi con i principi dell’Unione Europea. Il T.A.R. Lazio, IV-Ter, con sentenza n. 6562 del 2 aprile 2025, ha infatti rimesso alla Corte di Giustizia UE alcune questioni interpretative di rilevante impatto per stazioni appaltanti e operatori economici.

Il contesto normativo

La normativa vigente, ai sensi dell’art. 94, comma 6, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), dispone l’esclusione automatica degli operatori in caso di violazioni fiscali definitivamente accertate per importi superiori a 5.000 euro. Il legislatore ha fissato una soglia di rilevanza, prevedendo che, anche in presenza di condotte riparatorie, il pagamento o l’impegno al pagamento debbano intervenire prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

Questo automatismo è già stato oggetto di scrutinio da parte del Consiglio di Stato, che ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla proporzionalità della soglia fissata.

I dubbi del TAR Lazio e il rinvio pregiudiziale

La sentenza n. 6562/2025 del TAR Lazio va oltre, segnalando criticità ulteriori e di matrice eurounitaria. In particolare, il Collegio dubita della legittimità di una disciplina che:

Impedisce qualsiasi forma di self cleaning, precludendo la possibilità di regolarizzare la propria posizione dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, anche se la causa di esclusione viene meno prima dell’esclusione formale;

Obbliga il raggruppamento a dichiarare immediatamente eventuali irregolarità fiscali anche in presenza di dichiarazioni conformi rilasciate nel DGUE dalla mandante;

Impone l’estromissione o la sostituzione della mandante prima della comunicazione ufficiale della causa di esclusione da parte della stazione appaltante.

Per tali motivi, il TAR ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiedendo chiarimenti sull’interpretazione degli artt. 57 della Direttiva 2014/24/UE e 80 della Direttiva 2014/25/UE, alla luce del principio di proporzionalità.

Gli scenari che si aprono

Se la Corte di Giustizia dovesse confermare l’illegittimità della normativa italiana, potrebbero aprirsi scenari significativi:

  • Necessità di riformulare l’automatismo escludente, introducendo margini di valutazione concreta da parte della stazione appaltante;
  • Riconoscimento del diritto alla regolarizzazione postuma, in presenza di buona fede e tempestive misure riparatorie;
  • Maggiore tutela per le imprese in RTI, specie nei casi in cui la mandataria scopre la violazione solo in fase avanzata della gara.

Errori da evitare

  • Verifica preventiva della regolarità fiscale di tutti i soggetti coinvolti, anche in caso di dichiarazioni conformi nel DGUE;
  • Monitoraggio costante della posizione fiscale fino alla conclusione della procedura di gara;
  • Predisposizione di eventuali misure riparatorie e documentazione di self cleaning, anche se la normativa vigente non le prevede espressamente.

Takeaway - Punti Chiave

  • Le irregolarità fiscali restano una delle principali cause di esclusione automatica.
  • La giurisprudenza mette in discussione l’automatismo, ma finché non interviene la CGUE, la normativa nazionale resta applicabile.
  • È essenziale agire in via prudenziale, documentando ogni elemento utile alla dimostrazione della buona fede e della volontà di regolarizzazione.

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