La Porta Girevole: il Principio di Rotazione nell'Era del Risultato e della Fiducia
Baluardo della concorrenza negli appalti sottosoglia, il principio di rotazione subisce una significativa ricalibratura. Pur rimanendo una regola potente, la sua applicazione viene ora temperata dai "super-principi", consentendo, con una motivazione rafforzata, la conferma dell'operatore uscente di comprovata eccellenza.
Il principio di rotazione degli affidamenti è da sempre uno dei cardini della politica pro-concorrenziale nel settore degli appalti pubblici, specialmente per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. La sua ratio è chiara e consolidata: impedire il consolidarsi di rendite di posizione, favorire l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese e recidere potenziali legami preferenziali tra stazioni appaltanti e operatori economici. Come scriveva il poeta Alfred Tennyson, "The old order changeth, yielding place to new" (Il vecchio ordine cambia, cedendo il passo al nuovo), e la rotazione è il meccanismo giuridico designato a garantire questo costante rinnovamento. Tuttavia, con l'avvento del D.Lgs. 36/2023 e del suo "Decreto Correttivo", questo principio, pur non venendo meno, è oggetto di una profonda ricalibratura, in un delicato bilanciamento con i principi di risultato e fiducia.
La Regola Resiste: la Rotazione come Pilastro della Concorrenza
È fondamentale sgombrare il campo da ogni equivoco: il principio di rotazione non è stato abrogato. Esso rimane una regola fondamentale e un presidio di legalità per gli appalti sottosoglia, come disciplinato dall'articolo 49 del nuovo Codice.
Una recentissima e perentoria conferma della sua vitalità proviene dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 4432 del 17 maggio 2024. Con questa decisione, Palazzo Spada ha annullato l'aggiudicazione a un'impresa che si era già aggiudicata lotti precedenti dello stesso intervento, affermando che la stazione appaltante non avrebbe nemmeno dovuto invitare l'operatore economico uscente. Questa pronuncia ribadisce con forza che la rotazione è la regola generale, il cui mancato rispetto costituisce un vizio grave della procedura. Essa si applica con particolare rigore agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate senza bando, dove il rischio di distorsioni della concorrenza è più elevato.
Le Nuove Sfumature: la Deroga in Nome del "Risultato"
La vera novità risiede nell'introduzione di una maggiore flessibilità e nella codificazione di ipotesi di deroga. Il nuovo Codice, e in particolare il suo "Decreto Correttivo" (D.Lgs. 209/2024), ha temperato l'assolutezza del principio, consentendo in determinati casi il re-invito o l'affidamento diretto al contraente uscente.
La chiave di volta di questa evoluzione è il collegamento diretto tra la deroga alla rotazione e il principio del risultato. Il Decreto Correttivo ha infatti specificato che la conferma dell'uscente è possibile a fronte di una "accurata esecuzione del lavoro" e della "qualità della prestazione resa". Si delinea così un nesso logico e giuridico inoppugnabile: se l'obiettivo primario dell'azione amministrativa è il conseguimento del miglior risultato possibile (art. 1), e se il contraente uscente ha già dimostrato nei fatti di poter garantire tale risultato con eccellenza, perché l'amministrazione dovrebbe essere obbligata a cambiare, assumendosi il rischio di un esito qualitativamente inferiore con un nuovo operatore privo di esperienza specifica su quella commessa?
Questa nuova prospettiva cambia le carte in tavola. Per l'operatore uscente, si apre la possibilità di argomentare la propria permanenza non come un privilegio, ma come la scelta più razionale in ossequio al principio del risultato. Per farlo, dovrà documentare meticolosamente la qualità della propria prestazione, attraverso indicatori oggettivi, report di soddisfazione dell'utenza e prove di efficienza. Per i concorrenti sfidanti, non sarà più sufficiente invocare la regola della rotazione in modo automatico. Essi dovranno, al contrario, impostare la loro strategia dimostrando che il cambiamento porterebbe a un risultato migliore, ad esempio in termini di innovazione, di soluzioni tecniche più avanzate o di un rapporto qualità/prezzo più vantaggioso.
L'Onere della Motivazione: il Prezzo della Deroga
La possibilità di derogare al principio di rotazione non è una carta bianca per le stazioni appaltanti. Trattandosi di un'eccezione a una regola posta a presidio della concorrenza, essa richiede un onere motivazionale rafforzato. La decisione di re-invitare l'operatore uscente deve essere supportata da una motivazione puntuale, rigorosa e specifica, che dia conto in modo analitico delle ragioni per cui, nel caso concreto, l'interesse al miglior risultato prevale sull'interesse generale all'apertura del mercato.
Un generico riferimento a una "buona esecuzione" del precedente contratto sarà con ogni probabilità ritenuto insufficiente in sede di eventuale contenzioso. La stazione appaltante dovrà argomentare in modo granulare, facendo riferimento a elementi concreti e verificabili che attestino l'eccellenza della prestazione passata e la convenienza della sua prosecuzione.
Conclusione: Navigare un Paesaggio più Complesso
Il principio di rotazione si presenta oggi come un equilibrio dinamico. Non è più una regola meccanica e cieca, ma l'esito di una scelta discrezionale che la stazione appaltante deve compiere ponderando l'interesse alla concorrenza con quello, sovraordinato, del risultato. Come recita il brocardo latino, exceptio probat regulam in casibus non exceptis (l'eccezione conferma la regola nei casi non eccettuati). L'esistenza di un'eccezione ora codificata per le prestazioni di eccellenza non fa che confermare la perdurante vigenza e forza della rotazione come regola generale.
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