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L'Ancora di "salvataggio" ed i suoi limiti: padroneggiare il Nuovo Soccorso Istruttorio

Soccorso istruttorio

L'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, letto alla luce del principio del risultato, è un potente strumento antiformalistico. La giurisprudenza ha però tracciato una linea invalicabile: può essere usato per chiarire e completare, mai per modificare o costruire ex post la sostanza dell'offerta.

Il soccorso istruttorio, nel diritto degli appalti, ha sempre rappresentato il trionfo della sostanza sulla forma, un'ancora di salvezza per evitare che offerte valide fossero affondate da vizi meramente procedurali. Come insegna la Scrittura, "The letter killeth, but the spirit giveth life" (La lettera uccide, ma lo spirito dà vita). Questo è lo spirito che anima l'istituto: preservare la vitalità delle buone offerte dalle rigidità mortifere del formalismo. Con l'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, il legislatore ha non solo confermato ma potenziato questo strumento, sistematizzandone le diverse funzioni. Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha iniziato a tracciarne con precisione i confini, erigendo una barriera invalicabile a tutela della par condicio competitorum.

Le Quattro Facce del Soccorso Istruttorio

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870 è diventata una pietra miliare per la comprensione del nuovo articolo 101, distinguendo quattro diverse tipologie di soccorso, ciascuna con una propria finalità :

  1. Soccorso Integrativo o Completivo (art. 101, c. 1, lett. a): Permette di recuperare documenti amministrativi mancanti (es. garanzia provvisoria, contratto di avvalimento). Ha una funzione meramente quantitativa.
  2. Soccorso Sanante (art. 101, c. 1, lett. b): Consente di correggere errori, omissioni o inesattezze presenti nei documenti amministrativi (es. DGUE compilato in modo impreciso). Ha una funzione qualitativa.
  3. Soccorso Procedimentale (o "in senso stretto") (art. 101, c. 3): Autorizza la stazione appaltante a chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica per superare ambiguità e comprenderne l'esatta portata.
  4. Soccorso Correttivo (art. 101, c. 4): Abilita l'operatore economico, di sua iniziativa e fino all'apertura delle buste, a rettificare un errore materiale palese contenuto nella sua offerta.

La Linea Invalicabile: Chiarimento vs. Modifica dell'Offerta

Il cuore del problema risiede nella distinzione, sottile ma fondamentale, tra un chiarimento ammesso e una modifica vietata. L'articolo 101, comma 1, esclude categoricamente che il soccorso integrativo e sanante possano applicarsi alla "documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica". Il comma 3, pur ammettendo richieste di chiarimenti sull'offerta, sancisce perentoriamente che questi "non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica".

La sentenza del Consiglio di Stato, 2 aprile 2025, n. 2789 ha fornito un'applicazione pratica e rigorosa di questo divieto. In quel caso, la stazione appaltante aveva illegittimamente utilizzato una richiesta di chiarimenti per consentire a un concorrente di integrare la propria offerta tecnica con documenti esterni e non presenti in origine. Palazzo Spada ha censurato tale operato, qualificandolo non come un legittimo chiarimento, ma come un'inammissibile integrazione postuma dell'offerta.

Questa pronuncia consolida una sorta di "dottrina dei quattro angoli" (four corners doctrine) per l'offerta tecnica ed economica: i chiarimenti possono solo illustrare, spiegare e rendere intellegibile ciò che è già contenuto entro i quattro angoli dei documenti presentati entro il termine di gara. Non possono essere un pretesto per introdurre nuovi fatti, nuove certificazioni, nuove capacità o nuovi impegni. L'offerta, nella sua sostanza, è cristallizzata e immodificabile al rintocco della scadenza. Questo rigore assoluto sul "cosa" (l'offerta) è il necessario contrappeso alla grande flessibilità concessa sul "chi" (la documentazione amministrativa), garantendo così il delicato equilibrio tra l'esigenza antiformalistica e il rispetto della parità competitiva.

Per un operatore economico che risponde a una richiesta di chiarimenti, ciò significa che la sua risposta deve essere una "visita guidata" all'offerta già presentata, indicando dove le informazioni richieste sono già reperibili, e non un "addendum". Per un concorrente, qualora la "precisazione" del rivale introduca elementi nuovi, la sentenza n. 2789/2025 offre un solido appiglio per un ricorso.

Il Ruolo dei Principi: Risultato, Fiducia e Autoresponsabilità

L'applicazione del soccorso istruttorio è costantemente orientata dai principi cardine del Codice.

  • Il principio del risultato spinge a un'applicazione estensiva dell'istituto, per evitare che la migliore offerta venga sacrificata per un vizio sanabile.

  • Il principio della fiducia e della leale collaborazione si manifesta nella perentorietà dei termini assegnati per la risposta: il mancato rispetto da parte dell'operatore è sanzionato con l'esclusione, poiché denota una carenza di affidabilità.

  • Infine, il principio di autoresponsabilità agisce come limite ultimo. Il soccorso non è una rete di sicurezza per la negligenza. Come affermato dalla giurisprudenza, gli operatori non possono "pretendere di scaricare sulla P.A. problemi che essi stessi potrebbero risolvere utilizzando la diligenza esigibile da un operatore qualificato". Questo è particolarmente vero in caso di errori nell'utilizzo delle piattaforme telematiche di gara.

Conclusione: uno Strumento da Maneggiare con Cura

L'articolo 101 delinea uno strumento potente e sfaccettato. È uno scudo contro il formalismo eccessivo, ma non una spada per modificare la propria offerta dopo la chiusura dei giochi. Come insegna il detto latino, in medio stat virtus (la virtù sta nel mezzo). L'applicazione corretta del soccorso istruttorio risiede proprio in questo difficile equilibrio tra un rigore che uccide le buone offerte e una lassità che viola la leale concorrenza.

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