L'Enigma del CCNL: Navigare l'Obbligo di Equivalenza negli Appalti Pubblici dopo il "Decreto Correttivo"
L'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023, potenziato dal D.Lgs. 209/2024, ha trasformato la scelta del contratto collettivo in un punto nevralgico della procedura di gara, la cui mancata o superficiale verifica costituisce un vizio sempre più invocato per l'annullamento delle aggiudicazioni
L'introduzione dell'articolo 11 nel D.Lgs. 36/2023 ha rappresentato una decisa presa di posizione del legislatore contro il fenomeno del dumping contrattuale e del lavoro precario negli appalti pubblici. L'obiettivo è nobile e chiaro: garantire tutele normative ed economiche eque ai lavoratori impiegati nell'esecuzione di contratti pubblici, elevando la dignità del lavoro a criterio di legalità della gara. Come recita un'antica massima, "The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep" (Il mercenario fugge, perché è un mercenario, e non si cura delle pecore). Allo stesso modo, il legislatore ha voluto assicurare che i lavoratori non siano trattati come merci sacrificabili sull'altare del massimo ribasso. Quello che era nato come un obbligo apparentemente formale si è però evoluto, soprattutto a seguito del Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024), in una sfida di conformità sostanziale e ad alto rischio, la cui gestione è diventata un fattore critico di successo o di fallimento.
La Scelta dell'Operatore e il Dovere della Stazione Appaltante: il Cuore dell'Articolo 11
La regola base è semplice: la stazione appaltante indica nei documenti di gara il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che ritiene pertinente per le prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico, tuttavia, conserva la facoltà di applicare un contratto collettivo diverso. Questa scelta, però, non è libera né priva di conseguenze; al contrario, essa innesca un preciso e inderogabile onere procedurale a carico della stazione appaltante.
Il punto nevralgico della disciplina risiede nel comma 4 dell'articolo 11. La giurisprudenza amministrativa più recente, interpretando la norma anche alla luce delle integrazioni del Decreto Correttivo, ha stabilito senza ombra di dubbio che la stazione appaltante ha l'obbligo giuridico ineludibile di procedere a una verifica puntuale e sostanziale dell'equivalenza delle tutele offerte dal CCNL alternativo, e di farlo prima di procedere all'aggiudicazione.
Due sentenze recentissime sono emblematiche di questo orientamento:
- TAR Lecce, 8 aprile 2025, n. 618: Questa pronuncia ha chiarito che, a fronte dell'indicazione di un CCNL diverso da parte dell'aggiudicatario, la stazione appaltante "avrebbe dovuto procedere [...] all'acquisizione e alla verifica della dichiarazione di equivalenza". La sua inerzia su questo punto costituisce un vizio procedurale che inficia la legittimità dell'aggiudicazione.
- TAR Milano, 30 gennaio 2025, n. 296: Richiamata dalla stessa sentenza del TAR Lecce, questa decisione ha sottolineato che la verifica di equivalenza non è una "mera formalità", bensì un "adempimento essenziale". Essa rappresenta il punto di equilibrio tra la libertà di iniziativa economica dell'operatore (art. 41 Cost.) e la necessità non negoziabile di tutelare i diritti dei lavoratori.
Il "Decreto Correttivo" e l'Allegato I.01: Metodo nella Complessità
Il Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024) è intervenuto proprio per colmare le incertezze applicative della prima ora, introducendo un quadro normativo di dettaglio per la conduzione della verifica. Lo strumento operativo di questa razionalizzazione è il nuovo
Allegato I.01, che funge da vero e proprio manuale per le stazioni appaltanti.
L'allegato ha introdotto una procedura strutturata, trasformando un principio di diritto sostanziale (l'equivalenza delle tutele) in una sequenza di passaggi procedurali obbligati. Questo non è un dettaglio da poco: laddove i principi di risultato e fiducia ampliano la discrezionalità amministrativa su giudizi di merito, in ambiti che toccano diritti fondamentali come quelli del lavoro, il legislatore ha scelto la via opposta, irrigidendo la procedura per limitare la discrezionalità e garantire una tutela uniforme.
I punti salienti dell'Allegato I.01 sono:
- Presunzione di Equivalenza (art. 3): Definisce i casi in cui l'equivalenza può essere presunta, semplificando l'onere della stazione appaltante.
- Criteri di Verifica (art. 4): Qualora la presunzione non operi, elenca i parametri specifici per la comparazione, distinguendo tra equivalenza economica (componenti fisse della retribuzione globale annua) e normativa (orario di lavoro, ferie, congedi, disciplina dei licenziamenti, etc.).
- Obblighi Procedurali (art. 5): Stabilisce che l'operatore economico deve trasmettere la dichiarazione di equivalenza contestualmente all'offerta e che la stazione appaltante è obbligata a verificarla prima dell'aggiudicazione.
Per l'operatore che intende avvalersi di un CCNL diverso, una mera autodichiarazione non è più sufficiente. È richiesta la preparazione di un'analisi comparativa dettagliata, basata sui criteri dell'Allegato I.01, da fornire alla stazione appaltante in via anticipata. Per un concorrente, invece, il fascicolo relativo alla verifica di equivalenza effettuata sull'offerta dell'aggiudicatario è diventato un terreno fertile per l'impugnazione, qualora tale analisi risulti assente o meramente superficiale.
Guida Pratica: La Checklist di Verifica del CCNL
Per assistere stazioni appaltanti e operatori economici, si propone la seguente tabella riassuntiva del processo di verifica, che distilla i complessi requisiti dell'articolo 11 e del suo allegato in un formato operativo.
Fase | Azione per la Stazione Appaltante (SA) | Riferimento Normativo e Considerazioni Chiave | Rischio Potenziale |
1. Controllo Iniziale | Verificare se l'offerente applica il CCNL indicato nei documenti di gara. | Art. 11, c. 2, D.Lgs. 36/2023 | Nessun problema se il CCNL coincide. |
2. Ricezione Dichiarazione | In caso di CCNL diverso, accertare la presenza della "dichiarazione di equivalenza" allegata all'offerta. | Art. 11, c. 4 (post Correttivo); Allegato I.01, Art. 5 | La mancanza della dichiarazione è un vizio grave che preclude l'aggiudicazione. |
3. Verifica Presunzione | Stabilire se opera la "presunzione di equivalenza" prevista dall'Allegato I.01. | Allegato I.01, Art. 3 | Errata applicazione della presunzione. |
4. Verifica Sostanziale | Se non c'è presunzione, condurre un'analisi comparativa dettagliata basata sui parametri normativi ed economici. | Allegato I.01, Art. 4 | Analisi superficiale. Ignorare gli "scostamenti marginali" in modo irragionevole. |
5. Raccordo con Anomalia | Se necessario, utilizzare i poteri di cui all'art. 110 (verifica di anomalia) per chiedere giustificazioni sul costo del lavoro. | Art. 11, c. 4; Art. 110, D.Lgs. 36/2023 | Scindere la verifica del CCNL dalla valutazione complessiva di sostenibilità dell'offerta. |
6. Formalizzazione | Documentare l'esito positivo della verifica negli atti di gara prima di adottare il provvedimento di aggiudicazione. | TAR Lecce n. 618/2025; TAR Milano n. 296/2025 | Assenza di una motivazione tracciabile e puntuale dell'avvenuta verifica. |
Conclusione: una Trappola per gli Impreparati
La questione del CCNL applicabile si è trasformata da nota a piè di pagina a rischio di prima grandezza nelle gare pubbliche. Come recita il brocardo, dura lex, sed lex (la legge è dura, ma è la legge). I nuovi requisiti sono stringenti, ma sono ormai parte integrante dell'ordinamento e vanno rispettati con la massima diligenza.
Inviaci un messaggio
... oppure chiamaci via telefono o Whatsapp al numero: 0455867034