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PVC-A Al Posto del Polietilene: è Sempre Una Variante Progettuale Inammissibile?

Appalti studio panato

Quando l’offerta tecnica si discosta dal progetto esecutivo: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti tra proposta migliorativa e variante non consentita.

Il Consiglio di Stato ribadisce: sostituire i materiali indicati nel progetto può costituire una variante progettuale inammissibile. Scopri cosa prevede la normativa e come evitare l’esclusione dalla gara.

Nelle procedure ad evidenza pubblica, ogni dettaglio tecnico può fare la differenza tra l’aggiudicazione e l’esclusione. Una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 3345 del 17 aprile 2025) ha chiarito un punto essenziale: la sostituzione di materiali indicati nel progetto esecutivo può costituire una variante progettuale inammissibile, anche se tecnicamente valida.

Quadro normativo e giurisprudenziale

Ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, l’offerta economicamente più vantaggiosa deve rispettare le specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante. Il Consiglio di Stato ha ribadito che le offerte migliorative, ammesse ove consentite dal bando, non devono alterare la struttura, la funzione o la logica esecutiva del progetto predisposto dalla stazione appaltante. In caso contrario, si configura una variante progettuale non consentita.

Il caso: sostituzione del polietilene con il PVC-A

Nel caso esaminato, l’aggiudicataria aveva proposto in sede di offerta tecnica la sostituzione delle tubazioni in polietilene PE100 RC, indicate nel progetto esecutivo, con tubazioni in PVC-A, pur rispettando la stessa classe di pressione. Secondo l’impresa, la modifica non solo non peggiorava le prestazioni, ma garantiva anche maggiore resistenza idraulica e durabilità. Tuttavia, il progetto posto a base di gara prevedeva esplicitamente il materiale polietilene, e il bando non autorizzava varianti progettuali.

La stazione appaltante, avendo inizialmente ritenuto la proposta accettabile, ha ricevuto ricorso da parte di un concorrente escluso. Il TAR ha accolto il ricorso, e il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione: anche una miglioria tecnica non può essere accolta se comporta la sostituzione di materiali espressamente previsti dal progetto esecutivo.

Offerta tecnica vs. variante progettuale

La distinzione tra miglioria e variante progettuale è sottile ma cruciale. Le migliorie possono incidere su aspetti esecutivi, purché non modifichino elementi sostanziali del progetto. Quando l’offerta propone soluzioni alternative ai materiali, tecniche costruttive diverse o approcci funzionali innovativi, si entra nel terreno delle varianti progettuali. E se il bando non le consente, l’offerta risulta inammissibile.

Nel caso in esame, la sostituzione del materiale non era giustificata da carenze del progetto, né era richiesta dalla stazione appaltante. Di conseguenza, non si trattava di un’ottimizzazione, ma di una modifica sostanziale.

Le implicazioni operative

Per i tecnici e i progettisti coinvolti in gare pubbliche, il messaggio è chiaro: qualunque modifica proposta in sede di offerta deve essere attentamente valutata alla luce del progetto posto a base di gara e delle clausole del bando. Anche quando si ritiene di apportare un miglioramento, il rischio di incorrere in un’esclusione è concreto se si superano i limiti imposti.

Takeway - Punti Chiave

  • Verificare sempre se il bando consente varianti progettuali;
  • Distinguere le migliorie compatibili da modifiche sostanziali;
  • Evitare la sostituzione di materiali se non espressamente autorizzata.

Il principio affermato dalla sentenza si inserisce in un orientamento consolidato: l’integrità del progetto posto a base di gara è intangibile, salvo esplicita previsione contraria. Le offerte devono essere valutate nel rispetto del principio di par condicio tra concorrenti, e ogni deroga non autorizzata può alterare gli equilibri della competizione. In sintesi, innovare sì, ma solo nei limiti tracciati dal bando.

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