Qualificazione stazioni appaltanti: cosa può fare chi non è abilitato alla progettazione?
La qualificazione delle stazioni appaltanti continua a sollevare interrogativi concreti, soprattutto nei casi in cui il valore dell'appalto supera i 500.000 euro e l'ente non risulta abilitato per la progettazione. In questi casi, è ancora possibile affidarsi a un tecnico esterno? Oppure l'assenza di qualificazione preclude qualsiasi attività anche nella fase progettuale?
Il Supporto Giuridico del MIT ha fornito un chiarimento rilevante con il parere n. 3619 del 23 giugno 2025 , utile a definire i margini operativi delle stazioni appaltanti non qualificate.
Il quadro normativo: Allegato II.4 e Codice degli Appalti
Ai sensi dell'Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti si articola per fasi: progettazione e affidamento dei lavori (art. 4) da una parte, progettazione e affidamento di servizi e forniture (art. 5) dall'altra.
Il legislatore ha previsto che, per affidare incarichi attinenti a servizi di ingegneria e architettura, l'ente debba possedere una qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi , in linea con i parametri di valore stabilità dall'art. 5.
Tuttavia, lo stesso allegato ammette una deroga: le stazioni appaltanti che siano qualificate solo per i lavori , possono comunque affidare servizi tecnici qualora il valore del servizio sia superiore alle soglie per l'affidamento diretto e vi sia corrispondenza tra la qualificazione posseduta e l'importo stimato dell'appalto .
Il parere del MIT: possibilità di ricorrere a tecnici esterni
Come chiarito dal MIT nel parere sopra citato, una stazione appaltante non qualificata per la fase di progettazione può avvalersi di una Centrale Unica di Committenza (CUC) per affidare lavori di importo superiore a 500.000 euro.
Inoltre, la stessa può procedere all'affidamento a un professionista esterno per la redazione del progetto , purché rientri nelle soglie consentite e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 6 del Codice. In sostanza, l'ente non può gestire autonomamente la fase progettuale , ma può comunque acquisire supporto tecnico tramite soggetti abilitati o CUC .
Cosa non può fare una stazione appaltante non qualificata
L'ente non può approvare autonomamente un progetto esecutivo se non è qualificato per la fase di progettazione. Il rischio, in tal caso, è quello di incorrere in vizi di legittimità che potrebbero inficiare l'intera procedura.
Attenzione anche agli affidamenti diretti: è consentita l'acquisizione autonoma solo per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di legge , o ordini su piattaforme predisposte da soggetti aggregatori .
Cosa deve fare chi non è qualificato?
È opportuno agire tempestivamente per:
- Valutare la possibilità di qualificarsi secondo i criteri previsti;
- Attivare convenzioni con CUC o soggetti aggregatori;
- Richiedere supporto tecnico esterno, sempre nel rispetto dei limiti previsti.
Takeway - Punti chiave
La normativa vigente disciplina con precisione il perimetro d'azione delle stazioni appaltanti. Anche se non qualificato per la progettazione, non tutto è precluso: con il giusto supporto, è possibile operare in conformità e senza blocchi procedurali.
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