Quando il disciplinare di gara diventa decisivo sul calcolo del ribasso
TAR Calabria: il ribasso va calcolato sull'importo indicato nel disciplinare. Chiarimenti su manodopera e importante a base di gara secondo l'art. 41 del nuovo Codice Appalti.
La questione dell'“importo posto a base di gara” e dell'applicazione del ribasso percentuale torna nuovamente al centro della giurisprudenza. Una recente decisione del TAR Calabria (Reggio Calabria, sentenza n. 549 del 23 luglio 2025) ha chiarito in che modo la Stazione Appaltante deve applicare il ribasso offerto dall'aggiudicatario e quali ruoli giochi il disciplinare di gara in questa operazione.
Il quadro normativo: l'art. 41, comma 14, del D.lgs. N.36/2023
Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, i costi della manodopera e della sicurezza devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. La normativa prescrive che tali costi, pur rientrando nell'importo complessivo posto a base di gara, non possono essere ribassati. Tale distinzione mira a evitare la sottostima delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori impegnati nell'esecuzione della commessa pubblica.
Il caso concreto: cosa ha stabilito il TAR Calabria
Nel caso esaminato, il disciplinare prevedeva un importo complessivo a base di gara di € 1.353.396,82, comprensivo di € 723.444,18 per i costi della manodopera. La Stazione Appaltante ha applicato il ribasso del 25,01% sull'intero importo posto a base di gara, determinando così il valore complessivo dell'appalto in € 1.014.912,27.
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo che il ribasso andasse applicato solo all'importo dei servizi (€ 629.952,64), escludendo i costi della manodopera. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretto l'operato della Stazione Appaltante in quanto conforme alle chiare indicazioni del disciplinare di gara.
Il Tribunale ha ribadito che l'importo ribassabile e l'importo a base di gara sono concetti distinti. In linea con la giurisprudenza formatasi sul tema (Consiglio di Stato n. 9255/2024 e n. 5665/2023), il giudice ha chiarito che l'esclusione dei costi della manodopera dal ribasso non impedisce al concorrente di documentare, in sede di verifica di anomalia, una più efficiente organizzazione aziendale in grado di ridurre tali costi.
Errori da evitare nelle gare pubbliche
- Sottovalutare il ruolo del disciplinare: il TAR ha chiarito che le indicazioni del disciplinare prevalgono in caso di dubbi interpretativi.
- Confondere l'importo a base di gara con quello ribassabile: il primo comprende i costi della manodopera, il secondo ne è privo.
- Non prova fornire di eventuali economie: qualsiasi riduzione sui costi della manodopera deve essere comprovata e giustificata.
Takeaway - Punti chiave
Il caso conferma che il ribasso percentuale va applicato secondo le regole stabilite dalla lex specialis di gara. La mancata attenzione a tali indicazioni può comportare l'esclusione o il rigetto di eventuali ricorsi.
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