Referenze bancarie senza dati? Il TAR chiarisce: prima il soccorso istruttorio
Referenze bancarie prive di dati: mera irregolarità sanabile tramite soccorso istruttorio, non causa di esclusione immediata.
La recente sentenza TAR Campania, Salerno, Sez. I, 24 luglio 2025, n. 1351 offre un chiarimento operativo rilevante per chi si occupa di gare d'appalto: le referenze bancarie private di dati non costituiscono un'omissione tale da giustificare l'esclusione automatica del concorrente. Al contrario, si tratta di una irregolarità sanabile, da gestire tramite soccorso istruttorio.
Il quadro normativo e giurisprudenziale
Ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante ha l'obbligo di attivare il soccorso istruttorio per sanare carenze formali che non riguardino né l'offerta tecnica né quella economica. Le referenze bancarie rientrano tra i documenti che comprovano la capacità economico-finanziaria , pertanto non influenzano direttamente sull'offerta.
Come ribadito dal TAR, le referenze sono meri mezzi di prova e la legge non impone un vincolo rigido sui loro dati di rilascio, purché siano idonee ad attestare l'affidabilità del concorrente. Questo principio era già stato affermato da TAR Napoli, Sez. VIII, inviato. N. 1046/2019, e da TAR Lazio, Roma, sent. 10828/2009.
Quando manca la data: irregolarità e non vizio insanabile
Nel caso esaminato, le referenze bancarie erano formalmente incomplete, poiché mancava l'indicazione dei dati. Tuttavia, la documentazione era comunque stata presentata. Il giudice ha chiarito che l'assenza della data, pur compromettendo l'idoneità formale della referenza, non equivale a un'omissione totale.
Il Collegio ha precisato che l'Amministrazione non poteva disporre l'esclusione immediata, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorioper consentire l'integrazione del documento.
L'obbligo di attivazione del soccorso istruttorio
Come osservato anche dal Consiglio di Stato, Sez. III, inviato. N. 3401/2025 , il mancato ricorso al soccorso istruttorio nei casi di irregolarità sanabili comporta l'illegittimità dell'esclusione del concorrente. Il giudice è chiamato a qualificare correttamente il vizio ea verificarne la sanabilità.
Nel caso in esame, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'aggiudicazioneper presunta inidoneità della documentazione dell'aggiudicataria. Ma la richiesta è stata respinta proprio perché la carenza individuata non era insanabile: la stazione appaltante avrebbe dovuto agire per consentire la regolarizzazione della referenza.
Cosa significa operativamente per le imprese
La decisione ha implicazioni pratiche rilevanti per chi partecipa a gare pubbliche. Le imprese devono sempre curare nel dettaglio la documentazione presentata, ma possono confidare nella possibilità di sanare vizi formali grazie al soccorso istruttorio. D'altra parte, chi intende contestare l'ammissione di un concorrente Deve valutare se il vizio sia effettivamente insanabile, altri il ricorso rischia di essere rigirato.
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