Revisione Prezzi Negli Appalti: Quando è Possibile Chiederla Davvero
La giurisprudenza chiarisce i limiti della revisione prezzi per i contratti pubblici, il TAR di Brescia ha emanato la sentenza.
L’aumento dei costi non basta, da solo, a giustificare una revisione automatica del prezzo negli appalti pubblici. È quanto chiarito dal TAR Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 413 del 13 maggio 2025, che interviene su un tema centrale per imprese e stazioni appaltanti: la tenuta dell’equilibrio contrattuale nei contratti di durata.
Cosa prevede la normativa
La disciplina dei contratti pubblici, aggiornata con il nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023), ha introdotto regole più dettagliate sulla gestione delle sopravvenienze, senza però stravolgere il principio cardine della “normale alea” contrattuale.
Ai sensi dell’articolo 9 del Codice, la rinegoziazione è ammessa solo al ricorrere di circostanze straordinarie e imprevedibili, tali da compromettere in modo rilevante l’equilibrio economico del contratto. Non si tratta, quindi, di uno strumento a disposizione per ogni variazione di prezzo, ma di un rimedio eccezionale, finalizzato a garantire la continuità e la qualità dell’esecuzione senza sovraccaricare la spesa pubblica.
Equilibrio sì, automatismo no
Il TAR ha chiarito che il meccanismo revisionale non può essere interpretato come una clausola di indicizzazione. La revisione, infatti, non serve ad annullare completamente il rischio d’impresa: quest’ultimo è parte integrante della logica contrattuale, soprattutto in sede di offerta.
Pertanto, se è vero che l’aumento eccessivo dei costi può giustificare un intervento riequilibratore, questo non può essere automatico. Serve una valutazione puntuale delle circostanze e del loro impatto effettivo sull’equilibrio contrattuale.
La distinzione tra rischio ordinario e straordinario
Un elemento chiave è la distinzione tra rischio ordinario (legato alla fisiologica fluttuazione dei prezzi) e rischio straordinario (dovuto a eventi eccezionali e imprevedibili). Solo in quest’ultimo caso si può attivare la procedura di rinegoziazione, secondo buona fede.
Il giudice amministrativo ha richiamato anche l’art. 1664 del Codice Civile, applicabile ai contratti d’appalto, che prevede una revisione solo se l’aumento dei costi supera il 10% del prezzo complessivo e deriva da fattori eccezionali.
Attenzione agli errori ricorrenti
- Confondere l’alea ordinaria con eventi straordinari.
- Inserire clausole di indicizzazione automatica senza base normativa.
- Trascurare la necessità di documentare con precisione l’impatto economico della sopravvenienza.
Cosa deve fare l’impresa
- Monitorare costantemente i fattori di rischio durante l’esecuzione.
- Documentare ogni variazione significativa dei costi.
- Attivare tempestivamente la richiesta di rinegoziazione, motivandola con elementi concreti.
- Verificare la presenza di fondi disponibili nelle voci “imprevisti” o “accantonamenti”.
Conclusioni operative
La revisione prezzi non è un diritto automatico ma un meccanismo di tutela straordinaria. Per attivarlo, servono condizioni precise e documentabili. La recente giurisprudenza conferma un orientamento restrittivo: ciò richiede attenzione massima nella redazione delle offerte e nella gestione dell’esecuzione.
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