Rotazione negli affidamenti sottosoglia: il TAR chiarisce i limiti di partecipazione del gestore uscente
Con la sentenza n. 10136/2025, il TAR Lazio annuncio che, senza motivazione rafforzata, il gestore uscente non può contestare un nuovo affidamento diretto.
Affidamenti sottosoglia e principio di rotazione: il TAR Lazio chiarisce che il gestore uscente non ha titolo a ricorrere senza motivazione rafforzata. Scopri cosa implica per le PA e gli operatori economici.
La recente pronuncia del TAR Lazio n. 10136/2025 ha fornito una rilevante precisazione in merito all'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia. La decisione, destinata ad avere un impatto operativo importante per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ha statuito che il gestore uscente non ha titolo a contestare un nuovo affidamento diretto se manca una motivazione rafforzata ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il contesto normativo
Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. N. N. 36/2023, il principio di rotazione si applica in modo vincolante negli affidamenti diretti, anche quando procedimentalizzati. Tale principio mira a tutelare la concorrenza ea prevenire l'instaurarsi di posizioni dominanti dovute a reiterati affidamenti allo stesso soggetto.
La norma dispone che il gestore uscente possa essere nuovamente affidatario solo in presenza di una motivazione rafforzata , fondata su:
- elevata qualità dell'esecuzione pregressa,
- esigenze di continuità del servizio,
- mancanza di alternative valide sul mercato.
- In assenza di tali condizioni, l'esclusione ope legis dell'operatore uscente è pienamente legittima.
Il caso esaminato dal TAR Lazio
Il caso riguardava una procedura di affidamento diretto sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, avente valore inferiore a 140.000 euro. La procedura era stata avviata con un avviso pubblico e proseguita con invito a presentare offerta, in un contesto di apparente pluralismo concorrenziale.
Tuttavia, come chiarito dal TAR, la mera procedimentalizzazione della selezione non trasforma l'affidamento diretto in una procedura negoziata né determina il venir meno dell'unilateralità della scelta dell'amministrazione.
Il venire meno dell'interesse legittimo
La sentenza ha riconosciuto che il principio di rotazione, nella formulazione attuale, preclude in radice la possibilità di riaffidamento al gestore uscente, salvo specifica e congrua motivazione . In assenza di tale motivazione, l'operatore escluso non può vantare un interesse giuridicamente rilevante a ricorrere, con conseguente inammissibilità del ricorso.
In particolare, nel caso in esame:
- non era stata svolta un'istruttoria di mercato;
- non si erano valorizzati i risultati dell'esecuzione precedente;
- mancava ogni riferimento a esigenze di continuità.
La partecipazione alla fase istruttoria o esplorativa, ha precisato il TAR, non attribuisce di per sé una posizione qualificata idonea a legittimare l'azione giudiziaria.
Errori da evitare
- Ignorare il principio di rotazione anche nelle fasi istruttorie dell'affidamento diretto.
- Ritenere sufficiente la partecipazione alla consultazione preliminare per fondare un interesse legittimo.
- Sottovalutare l'obbligo di motivazione rafforzata quando si intende riaffidare al gestore uscente.
Takeaway - Punti Chiave
- Il principio di rotazione è vincolante anche per gli affidamenti sottosoglia.
- La partecipazione alla procedura non conferisce automaticamente interesse a ricorrere.
- La motivazione rafforzata ex art. 49, comma 4, è condizione imprescindibile per riaffidare al gestore uscente.
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