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Soccorso Istruttorio Nei Contratti Pubblici: Il Termine è Perentorio

Studio panato

Soccorso istruttorio e termine perentorio: cosa ha chiarito il TAR Sardegna sulla doppia integrazione documentale.

Il TAR Sardegna ribadisce che il termine per integrare la documentazione in gara è perentorio. Niente doppio soccorso istruttorio. Scopri i dettagli.

La mancata integrazione documentale entro il termine previsto comporta l’esclusione: lo chiarisce il TAR Sardegna con una pronuncia netta. Ecco cosa stabilisce la normativa e cosa rischiano le imprese negligenti. Quando una stazione appaltante attiva il soccorso istruttorio, l’operatore economico è tenuto a fornire, nel termine indicato, la documentazione mancante o irregolare. Non si tratta di una semplice formalità: la legge è chiara nel prescrivere la natura perentoria di questo termine, e la giurisprudenza ha ribadito con fermezza tale impostazione.

Il quadro normativo

Ai sensi dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici, l’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante “nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara”. La norma non lascia spazio a interpretazioni alternative: non è consentita alcuna forma di soccorso istruttorio “integrativo” o successivo.

Come ribadito dal TAR Sardegna (Sez. II, sentenza n. 432 del 12 maggio 2025), qualsiasi reiterazione del soccorso istruttorio viola la disciplina normativa e i principi di parità di trattamento. Si tratta infatti di una duplicazione non prevista dalla legge, che compromette la regolarità della procedura.

Cosa ha affermato il TAR Sardegna

Nel caso oggetto della decisione, una stazione appaltante aveva ammesso un concorrente a un secondo termine di integrazione, nonostante la mancata trasmissione tempestiva della documentazione richiesta nel primo invito. Il Tribunale ha precisato che un simile iter contrasta con la ratio della norma, finalizzata a garantire speditezza e certezza nello svolgimento delle gare.

Il giudice ha richiamato l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (Ad. Plenaria, sent. n. 16/2014; Sez. V, sent. n. 3592/2019), secondo cui il mancato rispetto del termine impone l’esclusione automatica, senza necessità di ulteriori motivazioni da parte dell’amministrazione.

Implicazioni operative per le imprese

  • Il termine per l’integrazione ha natura decadenziale: oltre quella scadenza, il diritto di completare la documentazione si perde.
  • Non può essere concesso un secondo termine, neppure a fronte di irregolarità minime o giustificazioni dell’operatore economico.
  • La stazione appaltante non è tenuta a fornire motivazioni ulteriori oltre alla violazione del termine.

Errori da evitare

  • Sottovalutare la richiesta di soccorso istruttorio e rispondere oltre il termine.
  • Trascurare i dettagli della lex specialis, che spesso riproduce disposizioni di fonte regolamentare come il Bando Tipo ANAC.
  • Confidare in un’eccessiva tolleranza della stazione appaltante: l'obbligo di correttezza e buona fede grava sulle imprese fin dalla partecipazione.

Takeaway - Punti Chiave

  • Il termine di risposta al soccorso istruttorio è perentorio: ogni ritardo comporta l’esclusione automatica.
  • Non è ammesso alcun secondo invito o sanatoria documentale.
  • L’impresa deve dimostrare diligenza e precisione nella presentazione degli atti sin dalla prima fase.

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