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Soccorso Istruttorio nel Nuovo Codice Appalti: La Guida per le Aziende tra Principio del Risultato e Autoresponsabilità (D.Lgs. 36/2023)

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Introduzione – Un Nuovo Paradigma per gli Appalti Pubblici

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, noto come il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, non rappresenta una semplice revisione normativa, ma un autentico cambio di paradigma culturale nel mondo degli appalti pubblici. Abbandonando un approccio talvolta ossessivamente formalistico, il legislatore ha posto a fondamento dell'intera disciplina due principi cardine, destinati a orientare l'interpretazione e l'applicazione di ogni singola norma: il Principio del Risultato (art. 1) e il Principio della Fiducia (art. 2).1 Questi non sono meri enunciati programmatici, bensì criteri guida per l'azione della

stazione appaltante e, soprattutto, per le decisioni della giustizia amministrativa. Il risultato, inteso come l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità/prezzo, diventa l'obiettivo primario da perseguire, superando gli ostacoli formali che non incidono sulla sostanza della procedura e sulla parità dei concorrenti.

In questo rinnovato contesto, la tensione tra la rigidità delle regole e la necessaria flessibilità per raggiungere l'obiettivo trova una sintesi emblematica nelle parole del poeta Giambattista Marino: "Io pretendo di saper le regole più che non sanno tutti i pedanti insieme; ma la vera regola, cor mio bello, è saper rompere le regole a tempo e luogo".3 Questa massima letteraria cattura l'essenza del

soccorso istruttorio: uno strumento concepito per "rompere" l'eccesso di formalismo, ma solo "a tempo e luogo", ovvero entro i confini precisi tracciati dalla legge e dalla giurisprudenza per non ledere i principi fondamentali di concorrenza e imparzialità.

L'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023 è l'attuazione pratica di questa filosofia. La norma dedicata al soccorso istruttorio è stata potenziata e resa più articolata rispetto alla precedente disciplina (art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016), trasformandosi da mero rimedio procedurale a criterio di legittimità dell'azione amministrativa.4 Una stazione appaltante che, di fronte a un errore sanabile, optasse per un'esclusione automatica, agirebbe in modo illegittimo non solo per violazione dell'art. 101, ma per aver tradito il principio fondamentale del risultato, agendo in modo antifunzionale rispetto all'interesse pubblico.1 Per l'

operatore economico, comprendere a fondo le potenzialità e i limiti di questo istituto non è più solo una questione di compliance, ma una leva competitiva cruciale per evitare l'esclusione gara e massimizzare le possibilità di aggiudicazione.

L'Anatomia del Nuovo Soccorso Istruttorio: La "Cassetta degli Attrezzi" dell'Art. 101

L'articolo 101 del Codice delinea un meccanismo di cooperazione tra stazione appaltante e concorrente, finalizzato a superare carenze o irregolarità meramente formali. La prima, fondamentale novità è il legame con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e il principio once only: il soccorso istruttorio non si attiva se il documento mancante o irregolare è già presente e disponibile nel fascicolo virtuale, poiché la Pubblica Amministrazione non può chiedere al privato un'informazione che già possiede.2

Tuttavia, la vera innovazione interpretativa proviene dalla giurisprudenza amministrativa che, con la fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7870/2023, ha sezionato l'istituto in quattro distinte tipologie funzionali, trasformandolo da un concetto monolitico a una vera e propria "cassetta degli attrezzi" a disposizione della stazione appaltante.5 Conoscere questi strumenti è essenziale per ogni azienda.

a) Soccorso Integrativo o Completivo (art. 101, co. 1, lett. a)

Questo è lo strumento più "potente". Mira a colmare, in senso quantitativo, la mancanza fisica di un documento facente parte della documentazione amministrativa. L'esempio classico è l'omessa allegazione della cauzione provvisoria o di una specifica dichiarazione richiesta dal bando. La stazione appaltante assegna un termine (non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni) per integrare la documentazione.8 È un soccorso che sana una lacuna ab origine, ma incontra limiti invalicabili, come vedremo, quando la mancanza riguarda l'

offerta tecnica o economica.

b) Soccorso Sanante (art. 101, co. 1, lett. b)

Questo strumento interviene in senso qualitativo. Non si tratta di integrare un documento mancante, ma di rimediare a omissioni, inesattezze o irregolarità presenti in un documento che è stato effettivamente presentato. Esempi tipici sono un Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilato in modo parziale, un'errata indicazione di un dato anagrafico o una firma mancante su un documento non essenziale. Il limite, esplicitato dalla norma, è l'assoluta incertezza sull'identità del concorrente, che non è sanabile.6

c) Soccorso Procedimentale o "in senso stretto" (art. 101, co. 3)

Questa tipologia, che recepisce le aperture giurisprudenziali del passato, riguarda la richiesta di chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. La stazione appaltante può sollecitare spiegazioni quando un elemento dell'offerta risulti ambiguo o di dubbia interpretazione. Il confine qui è sottilissimo e cruciale: il chiarimento deve servire a interpretare ciò che è già stato offerto, non a modificare o integrare l'offerta con elementi nuovi.7 Una recente sentenza del

Consiglio di Stato (Sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025) ha ribadito con forza che il soccorso procedimentale non può essere utilizzato per consentire integrazioni postume dell'offerta tecnica, mascherate da semplici chiarimenti.2

d) Soccorso Correttivo (art. 101, co. 4)

Unica forma di soccorso attivabile su iniziativa diretta dell'operatore economico, questa fattispecie consente al concorrente di chiedere, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, la rettifica di un errore materiale di cui si sia accorto dopo la scadenza dei termini. L'errore deve essere palesemente materiale (es. un refuso, un errore di calcolo evidente) e la sua correzione non deve tradursi nella presentazione di un'offerta nuova o sostanzialmente diversa da quella originaria.8

Questa classificazione non è un mero esercizio accademico. Essa crea una gerarchia di "difendibilità" per l'operatore economico. Un'azienda che si veda contestare un errore avrà maggiori probabilità di veder accolta la propria richiesta di regolarizzazione se riesce a inquadrare la problematica come una mera "irregolarità" da sanare (soccorso sanante) o una "ambiguità" da chiarire (soccorso procedimentale), piuttosto che come una "mancanza" documentale da colmare (soccorso integrativo), che è l'intervento più invasivo e più vicino ai limiti dell'istituto.

I Confini Invalicabili – Quando il Soccorso Istruttorio Non Può Salvare l'Azienda

L'ampia portata del nuovo soccorso istruttorio è bilanciata da due principi fondamentali che ne delimitano il perimetro: il principio di autoresponsabilità dell'operatore economico e il divieto assoluto di modifica dell'offerta a tutela della par condicio competitorum.

Il principio di autoresponsabilità, consolidato da una giurisprudenza costante, impone all'impresa che partecipa a una gara pubblica un onere di diligenza qualificata.1 Il soccorso istruttorio non è una rete di sicurezza per la negligenza o la superficialità. Un monito per tutte le aziende è racchiuso nel brocardo latino

Age quod agis 11: "Fai bene ciò che stai facendo". La preparazione della documentazione di gara richiede la massima cura e attenzione, perché il soccorso non può essere invocato per rimediare a errori frutto di scarsa professionalità.

Il limite più netto e invalicabile è l'immodificabilità del contenuto dell'offerta, sia tecnica che economica, dopo la scadenza del termine di presentazione. Ammettere modifiche significherebbe violare la parità di trattamento tra i concorrenti, consentendo a uno di essi di migliorare la propria offerta a giochi ormai chiusi.5 La giurisprudenza ha tracciato confini precisi in diverse aree critiche:

  1. Mancanza dei Requisiti di Partecipazione Speciali: È unanimemente escluso che il soccorso istruttorio possa sanare la carenza di un requisito di capacità economica, finanziaria, tecnica o professionale (es. un determinato fatturato, il possesso di una certificazione SOA, un'esperienza pregressa specifica) che l'operatore economico doveva possedere al momento della presentazione della domanda.13 Come statuito dal

    TAR Campania con la sentenza n. 5830/2024, il soccorso non può essere utilizzato per integrare requisiti essenziali mancanti.14

  2. Rettifica di Dichiarazioni Negoziali: La giurisprudenza distingue tra "dichiarazioni di scienza" (la comunicazione di un fatto, come un indirizzo) e "dichiarazioni negoziali" (la manifestazione di una volontà che produce effetti giuridici). Mentre le prime possono essere rettificate, le seconde sono immodificabili. Ad esempio, la dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, o la definizione delle quote di partecipazione e dei ruoli all'interno di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), costituiscono scelte imprenditoriali strategiche che non possono essere cambiate post-termine. La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4526/2025 ha ribadito che una modifica sostanziale delle quote di un RTI tramite soccorso istruttorio è inammissibile, in quanto violerebbe la par condicio.13
  3. Errori nell'Offerta Tecnica: Come anticipato, i chiarimenti sull'offerta tecnica non possono mai tradursi in un'integrazione. È illegittimo consentire a un concorrente di aggiungere, tramite soccorso, una certificazione non allegata per ottenere un punteggio premiale, o di specificare meglio una caratteristica tecnica non descritta nell'offerta originaria.10 Un paradosso emerge con le gare telematiche: mentre il Codice spinge verso la sostanza, la natura inflessibile delle piattaforme digitali crea nuove trappole formali. L'errore di caricare un file nella sezione sbagliata della piattaforma è spesso considerato non sanabile, addossando all'operatore ogni onere di verifica e padronanza dello strumento informatico, in nome di un'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità.1

Infine, è fondamentale ricordare che il termine assegnato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione (da 5 a 10 giorni) è perentorio. L'inutile decorso di tale termine comporta l'esclusione automatica dalla procedura, senza che l'amministrazione debba fornire ulteriori motivazioni.1

Vademecum Giurisprudenziale – Analisi di Casi Pratici per l'Operatore Economico

Per tradurre i principi astratti in indicazioni operative, è utile analizzare alcuni scenari concreti emersi dalla più recente giurisprudenza.

  • Caso 1: L'omessa dichiarazione di subappalto necessario. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 90/2025, ha chiarito che la mancata dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per una categoria di lavori per cui si è privi della qualificazione necessaria non è una mera dimenticanza sanabile. Si tratta di un vizio sostanziale che attiene ai requisiti di partecipazione e alla struttura stessa dell'offerta, come tale non emendabile tramite soccorso istruttorio.16
  • Caso 2: Il contributo ANAC versato in ritardo. Un orientamento consolidato considera il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione come un adempimento esterno all'offerta vera e propria. Pertanto, il suo mancato o tardivo pagamento è generalmente considerato una irregolarità sanabile tramite soccorso istruttorio, senza che ciò leda la par condicio.2
  • Caso 3: Il divieto di "duplicazione" del soccorso istruttorio. La giurisprudenza ha stabilito che la stazione appaltante non è tenuta a concedere una "seconda chance" al concorrente che, a seguito di una prima richiesta di regolarizzazione, abbia fornito una risposta incompleta o a sua volta errata. Il dovere di collaborazione della PA si esaurisce con la prima richiesta; spetta all'operatore rispondere in modo puntuale e definitivo.2
  • Caso 4: L'esiguità del termine assegnato. Diverse pronunce hanno ritenuto legittimo un termine di regolarizzazione anche breve (es. sei giorni), purché rientri nel range legale (5-10 giorni), specialmente se i documenti richiesti sono già nella piena disponibilità dell'impresa. Ciò sottolinea l'importanza per le aziende di essere strutturate per rispondere con la massima reattività alle richieste della stazione appaltante.1

Per fornire uno strumento di rapida consultazione, la seguente tabella riassume le principali casistiche, l'ammissibilità del soccorso e i consigli operativi per le aziende. Questo vademecum trasforma l'analisi giuridica in una guida pratica per la gestione del rischio e la strategia di gara.

Carenza / IrregolaritàAmmissibilità del SoccorsoRiferimento Giurisprudenziale ChiaveConsiglio Operativo per l'Azienda
Documento amministrativo mancante (es. DGUE, polizza) (Soccorso integrativo/sanante)

Cons. Stato n. 7870/2023 5

Verificare con una checklist tutti i documenti amministrativi. In caso di richiesta, rispondere immediatamente: il termine è perentorio.
Errore materiale nell'offerta (es. refuso) (Soccorso correttivo, su iniziativa del concorrente)

Art. 101, co. 4, D.Lgs. 36/2023 8

Rileggere attentamente le offerte prima dell'invio. Se si scopre un errore materiale dopo la scadenza, attivarsi subito per chiederne la correzione prima dell'apertura delle buste.
Offerta tecnica ambigua o poco chiaraSÌ, SOLO PER CHIARIMENTI (Soccorso procedimentale)

Cons. Stato n. 2789/2025 2

Redigere un'offerta tecnica chiara e autosufficiente. I chiarimenti non possono introdurre nuovi elementi o sanare omissioni sostanziali.
Mancanza di un requisito di partecipazione (es. fatturato, SOA)NO

Cons. Stato n. 4526/2025 13; TAR Campania n. 5830/2024 14

Il possesso dei requisiti speciali è una condizione di ammissibilità non negoziabile. La verifica va fatta prima di decidere di partecipare.
Modifica della ripartizione quote in RTI post-termineNO

Cons. Stato n. 4526/2025 13; Cons. Stato n. 1540/2021 13

La struttura del RTI e la conformità ai requisiti di ogni membro devono essere definitive al momento della presentazione dell'offerta. Non è modificabile.
Mancato rispetto del termine per la regolarizzazioneNO (Causa di esclusione)

Cons. Stato n. 7256/2024 1

Trattare i termini per il soccorso istruttorio con la stessa perentorietà del termine di presentazione dell'offerta. Impostare alert e monitorare costantemente le comunicazioni della PA.

Conclusioni Operative e Riassunto (Excert)

L'ampliamento del soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti è un'arma a doppio taglio per le imprese. Se da un lato offre una preziosa tutela contro l'esclusione gara per formalismi eccessivi, dall'altro la giurisprudenza sta innalzando progressivamente l'asticella della diligenza e della professionalità richieste. Il messaggio che emerge con chiarezza dalle aule dei tribunali amministrativi è che il D.Lgs. 36/2023 premia le aziende preparate, organizzate e reattive, non quelle che confidano nel soccorso per rimediare a negligenze o a una preparazione superficiale della propria offerta.

La chiave del successo non risiede nella speranza di essere "salvati" dalla stazione appaltante, ma nell'investire in procedure interne che minimizzino il rischio di errore. Le aziende che prospereranno in questo nuovo contesto sono quelle che:

  1. Istituiscono checklist di controllo rigorose e a più livelli per la revisione della documentazione di gara prima dell'invio.
  2. Investono nella formazione continua del personale, non solo sugli aspetti normativi ma anche sull'uso corretto e consapevole delle piattaforme telematiche di gara.
  3. Implementano procedure operative standard per il monitoraggio costante e tempestivo di tutte le comunicazioni provenienti dalla stazione appaltante dopo la presentazione dell'offerta.
  4. In caso di ricezione di una richiesta di soccorso istruttorio, attivano immediatamente le proprie risorse interne e i consulenti legali per qualificare correttamente l'errore e fornire una risposta completa e definitiva entro il termine perentorio.



Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali

Normativa

  • Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Artt. 1, 2, 10, 101)
  • Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Art. 83)
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Art. 6)

Giurisprudenza (selezione)

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 23 maggio 2025, n. 4526
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 02 aprile 2025, n. 2789
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2024, n. 7256
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1372
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540
  • TAR Lazio, Roma, Sez. Quarta Ter, 03 gennaio 2025, n. 90
  • TAR Campania, Napoli, 31 ottobre 2024, n. 5830
  • TAR Piemonte, Torino, 27 ottobre 2023, n. 842

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