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Soglia di anomalia e inversione procedimentale: la Consulta ribadisce l’invarianza dopo l’aggiudicazione

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La Corte costituzionale chiarisce che la soglia di anomalia resta modificabile fino all'aggiudicazione definitiva, anche nei casi di inversione procedimentale: cosa devono sapere stazioni appaltanti e operatori, scoprilo qui.

Cosa accade se la soglia di anomalia cambia in seguito all'esclusione di alcuni operatori, dopo l'apertura delle offerte economiche? È legittimo ricalcolarla anche se la gara segue l'inversione procedurale? La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 30 maggio 2025, è intervenuta per rispondere a queste domande, offrendo un chiarimento operativo di grande rilevanza per chi si occupa di appalti pubblici.

Il caso: soglia variabile e operatore penalizzato

Tutto parte da una gara per l'affidamento di lavori stradali, condotta con il criterio del minor prezzo e seguendo la procedura invertita , ammessa dall'art. 107, comma 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). In tale scenario, la stazione appaltante ha dapprima aperto le offerte economiche e determinato la soglia di anomalia. Solo dopo, ha verificato i requisiti degli operatori, escludendone alcuni per mancanza dei presupposti soggettivi.

Il risultato? Il nuovo insieme di offerte valide ha generato una soglia differente, facendo scivolare al secondo posto chi inizialmente risultava primo. L'operatore escluso ha quindi proposto ricorso al TAR Campania, che ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sull'art. 108, comma 12.

Il nodo giuridico: quando si cristallizza la soglia

Il cuore della questione riguarda la tempistica della cristallizzazione della soglia di anomalia. Il TAR ha messo in dubbio la legittimità della norma che blinda la soglia solo dopo l'aggiudicazione, anche quando si applica l'inversione procedimentale. Il dubbio nasce dal timore che l'esito della gara possa dipendere da dinamiche soggettive (come l'esclusione di un concorrente), potenzialmente lesive dei principi di imparzialità e buon andamento previsti dall'art. 97 della Costituzione.

La decisione della Corte: la soglia si fissa solo dopo l'aggiudicazione

Con una pronuncia netta, la Consulta ha respinto la questione di legittimità. La Corte ha precisato che la soglia d'anomalia è una funzione matematica che deve tener conto solo delle offerte effettivamente ammesse. In quest'ottica, l'inversione procedurale modifica l'ordine delle operazioni, ma non anticipa gli effetti dell'aggiudicazione. La fissazione della soglia prima della verifica dei requisiti si porrebbe, anzi, in contrasto con la logica del sistema: non si può congelare un dato su una platea che potrebbe cambiare.

Impatti pratici per stazioni appaltanti e operatori

  • Sul piano operativo, la sentenza rafforza il principio di auto responsabilità: finché non c'è aggiudicazione, ogni posizione in graduatoria è da ritenersi provvisoria. 
  • Per le stazioni appaltanti, l'obbligo è chiaro: ricalcolare la soglia ogniqualvolta l'elenco dei partecipanti ammessi muti prima dell'aggiudicazione, s pecie nei sistemi telematici.

La decisione conferma e valorizza l'equilibrio voluto dal nuovo Codice tra efficienza procedurale e tutela della concorrenza, ricordando che semplificare non significa sacrificare i principi di par condicio e trasparenza.

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