Stazioni Appaltanti: l'affidamento è nullo se non si possiede la qualificazione per l'importo previsto
Appalto nullo se la stazione appaltante non è qualificata per l'importo: la sentenza del TAR.
Il TAR Sicilia chiarisce: senza qualificazione adeguata, la gara è nulla. Scopri cosa prevede il Codice dei contratti pubblici e come tutelarti legalmente.
Quando una stazione appaltante non è qualificata per l'importo dell'appalto, l'intera procedura è viziata e deve essere annullata. A chiarirlo è il TAR Sicilia, con una sentenza che ribadisce l'importanza della qualificazione secondo il Codice dei contratti pubblici.
La sentenza n. 1198/2025 del TAR Sicilia, Palermo, ha riaffermato un principio cardine del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), come modificato dal D.lgs. 209/2024: senza qualificazione adeguata, la gara è nulla fin dall'origine .
Il fatto: la gara sopra soglia senza i requisiti minimi
Nel caso esaminato, una centrale unica di committenza (CUC) aveva attivato una procedura negoziata senza bando (art. 50, co. 1, lett. d), per un Accordo quadro di lavori superiore a 500.000 euro.
Tuttavia, la CUC non risultava abilitata al secondo livello, richiesto per operare in quella fascia di importo. A peggiorare il quadro, vi era anche la mancata trasmissione dell'invito a uno degli operatori economici estratti , violando così il numero minimo di dieci invitati previsti.
Alla luce di tali irregolarità, l'Amministrazione ha disposto l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria. Il ricorso proposto dall'operatore economico aggiudicatario è stato rigettato.
Qualificazione: una condizione, non una facoltà
Il TAR ha ribadito la funzione abilitante della qualificazione. Ai sensi dell'art. 62, come novellato dal D.lgs. 209/2024, solo le SA qualificate possono gestire appalti sopra i 500.000 euro , salvo eccezioni limitate (es. PNRR o ordini su piattaforme gestite da SA qualificate).
La qualificazione di secondo livello, nello specifico, consente l'affidamento di:
- lavori fino alla soglia europea;
- forniture e servizi fino a 5 milioni di euro.
Nel caso in esame, la CUC aveva fatto erroneo affidamento su una circolare del MIT applicabile solo a fondi PNRR, in realtà estranei alla procedura.
Annullamento integrale
Il difetto di qualificazione, ha statuito il TAR, integra un vizio genetico insanabile della gara, l'intera procedura ne risulta inficiata ab origine , non solo l'aggiudicazione provvisoria.
A ciò si aggiunge la violazione del numero minimo di inviti, che ha inciso negativamente sulla trasparenza e imparzialità del confronto concorrenziale.
Responsabilità e obbligo di vigilanza
Questa pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre più orientato alla responsabilità delle stazioni appaltanti .
La normativa vigente prescrive l'obbligo di qualificazione come condizione per agire validamente, pena l'illegittimità dell'intera procedura e potenziali profili di responsabilità amministrativa.
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