Verifica dell'anomalia dell'offerta: servire sempre il contraddittorio
La valutazione dell'anomalia dell'offerta nelle gare pubbliche non può avvenire senza un confronto reale con l'impresa coinvolta. Lo ha ribadito il TAR Lazio (Roma, Sez. II ter, sent. n. 13505/2025), accogliendo il ricorso di un operatore escluso da una procedura di gara senza aver avuto la possibilità di fornire adeguate giustificazioni.
Il quadro normativo attuale
L'obbligo per la stazione appaltante di garantire il contraddittorio discende da una continuità normativa che parte dal D.lgs. 50/2016 si trova oggi piena conferma nell'art. 110 del D.lgs. 36/2023. Sul piano europeo, l'art. 69 della Direttiva 2014/24/UE fissa le basi per un confronto aperto tra amministrazione e operatore, in nome della trasparenza e della tutela della concorrenza.
Cosa chiarisce la sentenza
Il TAR ha statuito che, nel procedimento volto a verificare la presunta anomalia dell'offerta, l'Amministrazione ha il dovere di consultare l'offerta prima di procedere all'esclusione. Non basta indicare genericamente le critiche nel provvedimento finale: occorre fornire all'impresa la possibilità concreta di replicare alle osservazioni, integrando le proprie spiegazioni.
La giurisprudenza, richiamando anche pronunce del Consiglio di Stato (tra cui la n. 1969/2019 e la n. 9214/2024), è chiara: l'automatismo nell'esclusione rappresenta una violazione del principio del contraddittorio e mette a rischio i canoni di buona fede e collaborazione che devono informare ogni fase della procedura.
Errori da evitare nella gestione dell'anomalia
Nonostante l'assenza di un vincolo assoluto di perfetta simmetria tra motivazioni dell'esclusione e giustificazioni rese dall'operatore, non è ammissibile che l'intero confronto si svolga “a giochi fatti”, ovvero nel momento in cui l'impresa scopre solo nel provvedimento finale i motivi per cui è stata esclusa.
Ignorare questa fase può condurre a provvedimenti illegittimi , con conseguenze anche in termini di rallentamento delle procedure e contenziosi evitabili. La celerità della gara non può giustificare scorciatoie che sacrificano il diritto di difesa.
Cosa deve fare la stazione appaltante
Il giudizio di anomalia è un tipico atto di discrezionalità tecnica . Ma questa valutazione deve poggiare su un'istruttoria completa, in cui l'operatore può intervenire in modo puntuale. In gioco non c'è solo la legittimità del procedimento, ma anche la qualità del risultato: escludere l'offerta più vantaggiosa senza confronto significa rinunciare a un possibile risparmio per la PA .
Takeway - Punti Chiave
- Ogni verifica di anomalia deve garantire il contraddittorio effettivo.
- La motivazione del provvedimento non può essere l'unico momento di confronto.
- L'Amministrazione ha il compito di accertare con rigore e trasparenza, non escludere a priori .
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